Madre bielorussa con figli lussemburghesi: rinnovo permesso di dimora accordato per vita privata dopo dieci anni di soggiorno e assenza di interesse pubblico (art. 8 CEDU)
- Data
- 20.03.2025
- Numero d'incarto
- 2C_610/2023
- Corte
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Una cittadina bielorussa e i suoi cinque figli, nati in Svizzera da padre lussemburghese, hanno ottenuto permessi di dimora UE/AELS basati sul ricongiungimento familiare e sulla libera circolazione delle persone. Dopo la separazione definitiva dal padre, tornato in Lussemburgo, le autorità ticinesi hanno rifiutato il rinnovo dei permessi di dimora per la madre e i figli, motivando la decisione con la mancanza di integrazione economica, la presenza di debiti privati e la percezione di assegni familiari cantonali. I ricorrenti hanno impugnato la decisione dinanzi al Tribunale federale chiedendo il rilascio di un permesso di domicilio o, in subordine, il rinnovo del permesso di dimora, invocando l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 13 della Costituzione federale.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso in materia di diritto pubblico, annulla la sentenza cantonale e rinvia la causa all'autorità migratoria ticinese affinché rinnovi il permesso di dimora alla madre e ai quattro figli maggiori e lo rilasci alla figlia minore.
La Corte rileva che la madre risiede legalmente in Svizzera dal 2007, superando ampiamente la soglia decennale necessaria per invocare la tutela della vita privata ex articolo 8 paragrafo 1 CEDU e articolo 13 Cost. Tale diritto si estende ai figli minori, che condividono il destino migratorio del genitore affidatario. Nella ponderazione degli interessi ex articolo 8 paragrafo 2 CEDU e articolo 96 LStrI, il Tribunale federale constata l'assenza di un interesse pubblico qualificato alla partenza: la madre non ha condanne penali, i debiti privati di circa 16'000 franchi sono contenuti e privi di elementi di colpa, e gli assegni familiari percepiti costituiscono strumenti di politica familiare e non aiuto sociale. Di fronte a questi interessi pubblici inesistenti o minimi, prevalgono nettamente gli interessi privati al mantenimento del soggiorno, dato che tutti i figli sono nati e cresciuti in Svizzera e un trasferimento in Bielorussia o Lussemburgo comporterebbe uno sradicamento particolarmente grave per gli adolescenti di 14 e 16 anni. Il prospettato trasferimento in Italia viene escluso poiché privo di legami concreti con quel Paese.
In via accessoria, la Corte osserva che anche l'articolo 3 capoverso 6 Allegato I ALC potrebbe fondare un diritto di soggiorno autonomo per i figli maggiori in formazione, ma non è necessario pronunciarsi definitivamente su tale norma essendo già accertata la violazione dell'articolo 8 CEDU. Lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dalle spese giudiziarie federali e deve corrispondere un'indennità di 3'000 franchi alla patrocinatrice dei ricorrenti.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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