Tribunale amministrativo federale
Straniero divorziato dopo tre anni di convivenza in Svizzera perde il permesso B UE/AELS: proroga negata perché la comunione domestica era già cessata prima del termine triennale (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI)
- Data
- 08.11.2024
- Numero d'incarto
- F-2033/2022
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 40 LStrI Art. 43 LStrI Art. 49 LStrI Art. 50 LStrI Art. 51 LStrI Art. 58a LStrI Art. 64 LStrI Art. 96 LStrI Art. 126 LStrI Art. 8 CEDU Art. 4 OA-DFGP Art. 65 PA Art. 31 OASA Art. 76 OASA Art. 85 OASA Art. 86 OASA
Riassunto
Un cittadino senegalese, entrato in Svizzera nel 2016 con un permesso B UE/AELS per ricongiungimento familiare con la moglie italiana titolare di un permesso C, ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di annullare la decisione della Segreteria di Stato della migrazione che aveva rifiutato di approvare la proroga del suo permesso dopo il divorzio. Il ricorrente sosteneva che l’unione coniugale fosse durata oltre tre anni e che sussistessero gravi motivi personali per mantenere il soggiorno, tra cui il legame con il figlio della ex moglie. La SEM aveva invece ritenuto che la comunione domestica fosse cessata prima del compimento del triennio, a causa di una relazione extraconiugale e di una separazione di fatto già avvenuta nel 2018, e che non sussistessero gravi motivi personali ai sensi della legge sugli stranieri.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Segreteria di Stato della migrazione. Ha ritenuto che l’unione coniugale in Svizzera, iniziata il 26 gennaio 2016, non abbia raggiunto la durata minima di tre anni richiesta dall’art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, poiché la comunione domestica era già effettivamente cessata prima del 26 gennaio 2019. A fondamento di questa conclusione ha considerato la relazione extraconiugale del ricorrente in Senegal nel giugno 2018, dalla quale è nata una bambina il 13 marzo 2019, nonché la testimonianza della ex moglie secondo cui la convivenza era terminata già nel settembre 2018, preceduta da un lungo periodo di crisi. Ha inoltre escluso che sussistessero gravi motivi personali ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI, constatando che il ricorrente non era stato vittima di violenze, che il matrimonio era stato contratto liberamente e che la sua reintegrazione sociale in Senegal non sarebbe stata fortemente compromessa, data la sua origine, la presenza della famiglia d’origine e i legami culturali e linguistici consolidati nel Paese. Infine, ha ritenuto che il rapporto con il figlio della ex moglie, pur significativo, non fosse sufficiente a far valere un diritto al soggiorno ai sensi dell’art. 8 CEDU, poiché si era sviluppato solo per circa tre anni (2016–2019) e il ragazzo, ormai adolescente di circa sedici anni, non aveva più bisogno di una presenza paterna costante. Il ricorso è stato pertanto respinto sulla base degli artt. 50 cpv. 1 lett. a, 50 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 2 e 8 CEDU. Il ricorrente è stato esentato dal pagamento delle spese processuali e alla sua patrocinatrice è stato accordato un onorario di fr. 1'500.– a carico della cassa del Tribunale. La decisione è notevole per la rigorosa applicazione del criterio temporale della coabitazione effettiva nella valutazione della durata dell’unione coniugale ai fini della proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento del matrimonio.
Regesto
dopo lo scioglimento della comunità familiare | Proroga di un permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare; Decisione della SEM del 4 aprile 2022. Decisione confermata dal TF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.