Tribunale amministrativo federale
Società lussemburghese contesta assistenza fiscale Italia-Svizzera: trasmissione dati bancari e terzi ammissibile, principio di specialità precisato (art. 4 cpv. 3 LAAF)
- Data
- 04.09.2026
- Numero d'incarto
- A-543/2026
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 36 Cost Art. 13 Cost. Art. 8 CEDU Art. 4 LAAF Art. 37 LTAF
Riassunto
La società A.________, entità lussemburghese controllata da un trust estero di cui il contribuente italiano B.________ è settlor, impugna la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che ha accolto una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale presentata dalle autorità italiane ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni Svizzera-Italia. La ricorrente sostiene che le informazioni richieste relative ai conti bancari svizzeri intestati alla società e i dati personali dei procuratori e aventi diritto di firma non siano verosimilmente rilevanti per l’accertamento fiscale del contribuente italiano, configurando una ricerca indiscriminata di prove (fishing expedition). Inoltre, la società lamenta la violazione del proprio diritto alla riservatezza e di quello dei terzi menzionati nei documenti bancari, chiedendo l’annullamento della decisione o quantomeno l’oscuramento dei dati identificativi delle persone non direttamente coinvolte nell’indagine fiscale italiana.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso nella misura in cui è ricevibile, confermando la legittimità della trasmissione delle informazioni bancarie e dei dati dei terzi all’autorità fiscale italiana. Il giudice rileva che la domanda di assistenza adempie ai requisiti formali e materiali, sussistendo una ragionevole probabilità che le informazioni siano pertinenti per verificare gli obblighi dichiarativi del contribuente B.________ riguardo alle attività finanziarie detenute all’estero tramite il trust F.________ e la società ricorrente. In applicazione dell’art. 4 cpv. 2 LAAF, vige la presunzione di buona fede dello Stato richiedente; non emergono dagli atti errori manifesti o contraddizioni tali da giustificare un rifiuto o ulteriori accertamenti preliminari sulla struttura giuridica del trust, questione che spetta esclusivamente alle autorità italiane valutare nel merito.
Per quanto concerne la tutela della sfera privata invocata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 13 Cost. e dell’art. 8 CEDU, il Tribunale stabilisce che l’ingerenza è giustificata da una base legale convenzionale e da un interesse pubblico prevalente. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LAAF, la trasmissione dei dati relativi alla società e ai terzi G.________, H.________, I.________ e J.________ è ammissibile poiché indispensabile per contestualizzare le relazioni bancarie scoperte tramite lo scambio automatico CRS e chiarire il nesso con il contribuente indagato. L’oscuramento di tali nominativi vanificherebbe lo scopo dell’assistenza fiscale internazionale. Tuttavia, accogliendo parzialmente le censure sul piano procedurale, il Tribunale ordina all’AFC di riformulare il dispositivo della decisione finale specificando espressamente all’autorità italiana che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate unicamente nella procedura concernente B.________, a tutela del principio di specialità nella sua dimensione personale ex art. 20 cpv. 2 LAAF.
Le spese processuali di CHF 5'000 sono poste integralmente a carico della ricorrente soccombente e compensate con l’anticipo versato. Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili. La decisione è rilevante perché ribadisce che, nell’ambito dell’assistenza amministrativa fiscale, il controllo di plausibilità dello Stato richiesto non può trasformarsi in un esame anticipato del merito della controversia fiscale estera, nemmeno quando sono coinvolti soggetti terzi o strutture fiduciarie complesse.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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