Justizze.

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Justizze. Art. 61 LStrI

Tribunale federale

Cittadino UE assente per oltre sei mesi per detenzione in Italia: decadenza automatica del permesso di domicilio UE/AELS confermata, richiesta tardiva e mancanza di proporzionalità (art. 61 cpv. 2 LStrI)

Data
03.10.2024
Numero d'incarto
2C_448/2024
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 34 LStrI Art. 61 LStrI Art. 63 LStrI Art. 96 LStrI Art. 6 ALC Art. 12 ALC Art. 83 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 8 CEDU Art. 9 LDDS

Riassunto

Un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio UE/AELS in Svizzera è stato arrestato in Italia il 3 giugno 2021 ed è rimasto all’estero fino al 20 dicembre 2021, per obbligo di dimora e detenzione. Il 6 dicembre 2021 ha chiesto alle autorità ticinesi il mantenimento del permesso, ma la Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il permesso con decisione del 30 giugno 2022, confermata dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo cantonale. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale federale sostenendo che la richiesta fosse tempestiva, che dovesse applicarsi il principio di proporzionalità e che la decadenza violasse il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico. Ha confermato che la decadenza del permesso di domicilio UE/AELS è intervenuta ex lege in quanto il ricorrente è stato assente dalla Svizzera per oltre sei mesi consecutivi, dal 3 giugno al 20 dicembre 2021, senza aver presentato tempestivamente la richiesta di mantenimento prevista dall’articolo 61 capoverso 2 della legge sugli stranieri (LStrI). La richiesta del 6 dicembre 2021 è stata presentata dopo che il fatto costitutivo della decadenza — il soggiorno effettivo all’estero di sei mesi — si era già verificato, e il ricorrente non ha dimostrato che tale tardività fosse dovuta a circostanze straordinarie o a colpa non imputabile, come previsto dall’articolo 9 capoverso 3 dell’abrogata legge sul domicilio degli stranieri (LDDS), richiamato come criterio interpretativo. Il Tribunale ha altresì escluso che le autorità avessero un margine di apprezzamento discrezionale per applicare il principio di proporzionalità, poiché la decadenza ex lege ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 LStrI non prevede alcuna valutazione discrezionale, diversamente dalla revoca prevista dall’articolo 63 LStrI. Per quanto riguarda l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il ricorrente non soddisfa i requisiti per invocare il diritto alla vita familiare: la moglie e il figlio maggiorenne B. detengono solo un permesso di dimora UE/AELS legato al ricongiungimento familiare e non vi è alcun rapporto di dipendenza qualificata; il figlio minorenne C., pur titolare di un permesso di domicilio, potrebbe continuare a vivere con la famiglia nella fascia di confine italiana, rendendo plausibile la prosecuzione della vita familiare all’estero. Inoltre, il ricorrente non può invocare il diritto alla vita privata, essendo entrato in Svizzera nel gennaio 2014 e non avendo quindi maturato i circa dieci anni di soggiorno legale richiesti, né dimostrando un’integrazione particolarmente riuscita che giustifichi una deroga. Di conseguenza, non sussiste alcuna limitazione sproporzionata dei diritti tutelati dall’articolo 8 paragrafo 1 CEDU, e non si pone neppure la questione della sua proporzionalità ai sensi del paragrafo 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. La decisione conferma la natura automatica e inderogabile della decadenza del permesso di domicilio in caso di assenza superiore a sei mesi, anche se causata da vincoli giuridici esterni al controllo dello straniero, purché non rientranti nelle eccezioni previste (es. obblighi militari ai sensi dell’accordo sulla libera circolazione delle persone).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.