Revoca permesso domicilio straniero condannato per traffico droga: proporzionale nonostante famiglia svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI)
- Data
- 07.02.2023
- Numero d'incarto
- 2C 545/2022
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 63 LStrI Art. 126 LStrI Art. 5 Cost Art. 13 Cost Art. 8 CEDU Art. 19 LStup
Riassunto
Un cittadino kosovaro residente in Svizzera dal 2001, sposato con cittadina svizzera e padre di due figli svizzeri, si oppone alla revoca del suo permesso di domicilio B disposta dalla Sezione della popolazione ticinese. La misura consegue a una condanna penale definitiva per infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti, relativa al commercio di oltre cinque chilogrammi di cocaina tra il 2014 e il 2015, sanzionata con quattro anni di reclusione. Il ricorrente invoca la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, degli articoli 5 e 13 della Costituzione federale e del principio di proporzionalità, sottolineando la lunga durata del soggiorno, l'integrazione sociale e l'assenza di legami con il Kosovo.
Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando la revoca del permesso di domicilio. La Corte applica la nuova Legge sugli stranieri e l'integrazione (LStrI) poiché la procedura di revoca è stata avviata dopo il 1° gennaio 2019. Sussistono i motivi di revoca ex art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI in relazione all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, dato che la pena detentiva di quattro anni supera la soglia di un anno e la quantità di stupefacenti (5'247,5 g) configura un caso grave ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup.
La misura è ritenuta proporzionale ai sensi dell'art. 96 LStrI e conforme all'art. 8 CEDU e agli artt. 5 e 13 Cost., nonostante la presenza di coniuge e figli svizzeri. Sebbene la revoca incida duramente sulla vita familiare, la gravità dei reati commessi per fini economici, la grande quantità di droga e la condotta processuale tardiva prevalgono sugli interessi privati. L'integrazione del ricorrente appare inoltre sfumata da interruzioni lavorative, percezione di assistenza sociale e debiti pendenti. Non osta alla revoca l'art. 63 cpv. 3 LStrI, poiché i reati sono anteriori all'entrata in vigore della norma. Il rientro in Kosovo è considerato possibile data la conoscenza di lingua e costumi maturata fino ai 25 anni.
Le spese giudiziarie di CHF 2'000 sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.
Regesto
Revoca del permesso di domicilio | Cittadinanza e diritto degli stranieri
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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