Impresa esclusa da appalti pubblici: pubblicazione obbligatoria sul Foglio ufficiale cantonale è sproporzionata e viola il diritto alla protezione della sfera privata (Art. 13 Cost.)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 148 I 226 · BGE 148 I 226 · ATF 148 I 226
- Data
- 31.12.2019
- Numero d'incarto
- BGE 148 I 226
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Una società di costruzioni è stata esclusa per due mesi da tutti gli appalti pubblici del Cantone Ticino per aver effettuato subappalti a catena senza il consenso del committente. La decisione prevedeva la pubblicazione obbligatoria del provvedimento sia sul sito dell’Ufficio ticinese di vigilanza sulle commesse pubbliche sia sul Foglio ufficiale cantonale. La società ha impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la pubblicazione sul Foglio ufficiale, sostenendo che violava il suo diritto alla protezione della sfera privata. Il Tribunale cantonale ha respinto integralmente il ricorso. La società ha quindi presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale dinanzi al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la pubblicazione dell’esclusione sul Foglio ufficiale cantonale, ma confermando quella sul sito dell’Ufficio di vigilanza.
La Corte ha ritenuto che la pubblicazione obbligatoria e automatica sul Foglio ufficiale, prevista dall’art. 45 cpv. 4 LCPubb nella versione vigente fino al 31 dicembre 2019, costituiva un’ingerenza ingiustificata nel diritto alla protezione della sfera privata garantito dall’art. 13 Cost. e dall’art. 13 cpv. 2 Cost., poiché la disposizione non lasciava alcun margine di apprezzamento all’autorità competente e rendeva le informazioni permanentemente accessibili a chiunque tramite la piattaforma digitale www.amtsblattportal.ch. Tale diffusione indiscriminata comportava un rischio reputazionale irrimediabile per la società, sproporzionato rispetto all’interesse pubblico di scoraggiare abusi negli appalti pubblici, specialmente nel settore edile. Inoltre, a differenza di altre norme analoghe (ad es. art. 34 LFINMA o art. 10 LLCA), la norma ticinese non prevedeva alcun bilanciamento tra interesse pubblico e tutela dei dati personali, come richiesto dal principio di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost. Al contrario, la pubblicazione sul sito dell’Ufficio di vigilanza, limitata temporalmente alla durata dell’esclusione, è stata ritenuta proporzionale e quindi mantenuta ai sensi dell’art. 45a cpv. 4 LCPubb, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, che concede all’autorità un adeguato margine di apprezzamento nella scelta del canale di pubblicità.
La decisione è notevole perché chiarisce che la pubblicazione obbligatoria di sanzioni amministrative su supporti pubblici permanenti e facilmente accessibili viola il diritto fondamentale alla protezione della sfera privata quando non è accompagnata da un adeguato bilanciamento degli interessi e da un margine di apprezzamento discrezionale dell’autorità.
Regesto
Art. 13 BV; Art. 45 Abs. 4 des Gesetzes des Kantons Tessin über das öffentliche Beschaffungswesen in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung (LCPubb); Recht auf Schutz der Privatsphäre. Aufgrund von Art. 45 Abs. 4 LCPubb in der damaligen Fassung sind Entscheide über den Ausschluss von künftigen Verträgen im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen. Obwohl eine solche Veröffentlichung eine ausreichende Rechtsgrundlage findet und einem legitimen öffentlichen Interesse entspricht (E. 5.3.1 und 5.3.2), ist sie unverhältnismässig und verletzt sie folglich das in Art. 13 BV verbriefte Recht auf Schutz der Privatsphäre (E. 5.3.3 und 5.3.5). Demgegenüber kann Art. 45a Abs. 4 LCPubb in der geltenden Fassung verfassungskonform angewendet werden, da er der Behörde einen angemessenen Ermessensspielraum bei der Wahl des Mediums zur Bekanntmachung der Sanktion einräumt (E. 5.3.6). Regeste Art. 13 Cst.; art. 45 al. 4 de la loi tessinoise sur les marchés publics, telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 (LCPubb); droit à la protection de la sphère privée. Conformément à l'ancien art. 45 al. 4 de la LCPubb, les décisions d'exclusion des futurs marchés publics doivent être publiées dans la Feuille officielle cantonale. Bien que cette publication se fonde sur une base légale suffisante et réponde à un intérêt public légitime (consid. 5.3.1 et 5.3.2), elle est disproportionnée et viole par conséquent le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 13 Cst. (consid. 5.3.3 et 5.3.5). L'actuel art. 45a al. 4 LCPubb se prête en revanche à une interprétation conforme à ce droit fondamental, puisqu'il laisse à l'autorité compétente une marge d'appréciation appropriée concernant la manière de rendre la sanction publique (consid. 5.3.6). Regesto Art. 13 Cost.; art. 45 cpv. 4 della legge ticinese sulle commesse pubbliche, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 (LCPubb); diritto alla protezione della sfera privata. Giusta il vecchio art. 45 cpv. 4 LCPubb le decisioni di esclusione da appalti futuri vanno pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale. Sebbene detta pubblicazione fruisca di una base legale sufficiente e risponda ad un interesse pubblico legittimo (consid. 5.3.1 e 5.3.2), essa è tuttavia sproporzionata e lede di conseguenza il diritto alla protezione della sfera privata garantito dall'art. 13 Cost. (consid. 5.3.3 e 5.3.5). L'attuale art. 45a cpv. 4 LCPubb si presta invece ad un'applicazione conforme a tale diritto fondamentale, in quanto lascia all'autorità un adeguato margine di apprezzamento rispetto alla scelta del canale di pubblicità della sanzione (consid. 5.3.6).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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