Cittadino albanese maggiorenne con due condanne penali chiede permesso di dimora UE/AELS sulla base dell'art. 8 CEDU: soggiorno legale inferiore a 10 anni e integrazione non qualificata, ricorso inammissibile (Art. 8 CEDU)
- Data
- 18.10.2022
- Numero d'incarto
- 2C 767/2022
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 30 LStrI Art. 50 LStrI Art. 96 LStrI Art. 29 LTF Art. 72 LTF Art. 83 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 13 Cost Art. 8 CEDU Art. 23 OLCP
Riassunto
A.________, cittadino albanese, ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che aveva respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di dimora UE/AELS. Il ricorrente ha invocato l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per far valere il diritto alla vita familiare con la madre, titolare di un permesso di dimora, e il diritto alla vita privata, sostenendo di essere integrato in Svizzera. Ha inoltre contestato il mancato rispetto del suo diritto di essere sentito dalle autorità cantonali prima della decisione finale. Le autorità hanno rifiutato il rinnovo, ritenendo che non sussistessero i presupposti normativi per il rilascio del permesso, né in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), né in base al diritto interno svizzero, né in base all'articolo 8 CEDU.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso sia come ricorso in materia di diritto pubblico che come ricorso sussidiario in materia costituzionale. Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile perché, ai sensi dell'articolo 83 lettera c cifra 2 della Legge sulla procedura davanti al Tribunale federale (LTF), non è ammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri quando né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto al permesso richiesto. Il ricorrente non ha dimostrato alcun diritto derivante dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), né dall'articolo 30 capoverso 1 lettera b della Legge sugli stranieri (LStrI), né da un trattato bilaterale con l'Albania. Per quanto riguarda il ricorso costituzionale, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'articolo 115 lettera b LTF, poiché non sussiste alcun diritto al soggiorno in Svizzera. In particolare, egli non può invocare l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per la tutela della vita familiare, essendo maggiorenne e non dimostrando un rapporto di dipendenza qualificata con la madre, come richiesto dalla giurisprudenza. Neppure può far valere l'articolo 8 CEDU per la tutela della vita privata, poiché il suo soggiorno legale in Svizzera è durato soltanto 8 anni, 11 mesi e 15 giorni, inferiore al requisito di 10 anni, e le sue due condanne penali del 2017 e del 2020 impediscono un'integrazione particolarmente riuscita, condizione necessaria per derogare al requisito temporale. Infine, la censura relativa al diritto di essere sentito non è esaminabile, poiché non è separabile dal merito della causa e pertanto eluderebbe le disposizioni di inammissibilità previste dagli articoli 83 lettera c LTF e 115 LTF. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, secondo l'articolo 66 capoverso 1 LTF. La decisione è notevole perché conferma la rigorosa applicazione dei criteri di ammissibilità per i ricorsi in materia di permessi di dimora e ribadisce i requisiti stringenti per invocare l'articolo 8 CEDU in casi di soggiorno legale inferiore a 10 anni.
Regesto
Permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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Sentenze correlate
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