Ricongiungimento familiare negato per minaccia grave e attuale all'ordine pubblico derivante da reiterati reati di rapina, spaccio di stupefacenti e evasione (art. 5 allegato I ALC)
- Data
- 12.02.2026
- Numero d'incarto
- 2C_184/2025
- Corte
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 62 LStrI Art. 90 LStrI Art. 96 LStrI Art. 3 ALC Art. 5 ALC Art. 7 ALC Art. 42 LTF Art. 48 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 8 CEDU
Riassunto
A.A., cittadino montenegrino, ha chiesto un permesso di dimora UE/AELS per ricongiungersi alla moglie italiana e ai due figli minori residenti in Svizzera. La Sezione della popolazione del Cantone Ticino ha negato il permesso motivando la decisione con le numerose condanne penali subite da A.A. in Italia tra il 2009 e il 2019, tra cui reati gravi come rapina, violenza privata, percosse, furto in abitazione, danneggiamento, detenzione illecita di stupefacenti e evasione. Il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo ticinese hanno confermato il diniego. A.A. ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, contestando la qualificazione di minaccia all’ordine pubblico e invocando il diritto al ricongiungimento familiare nonché la tutela della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Ha ritenuto che le sei condanne penali accertate in Italia tra il 2009 e il 2019 — tra cui tre pene detentive superiori a un anno per rapina continuata e in concorso, una pena di due anni per detenzione di stupefacenti destinata allo spaccio e una condanna a otto mesi per evasione commessa nel 2013 — attestino una minaccia grave e attuale all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Ha altresì constatato che la reiterazione della rapina in otto occasioni con armi e in banda, unita alla gravità dei beni giuridici lesi (integrità personale, libertà, patrimonio), impedisce una prognosi favorevole sul futuro comportamento del ricorrente. Ha confermato che il motivo di revoca previsto dall’articolo 62 capoverso 1 lettera b della Legge sugli stranieri (LStrI) è adempiuto, essendo state inflitte pene detentive di lunga durata. Ha ritenuto irrilevante l’argomento secondo cui non vi sarebbero state condanne successive al 2019, poiché il rischio di recidiva rimane elevato alla luce della gravità e della reiterazione dei reati. Ha escluso che la mancata produzione del casellario giudiziale aggiornato, nonostante i termini impartiti, possa essere ignorata, in quanto violazione dell’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 90 lettera b LStrI. Ha infine ritenuto non proporzionato concedere il permesso, dato che l’interesse pubblico alla sicurezza prevale sull’interesse privato del ricorrente, poiché la separazione della famiglia potrebbe essere evitata con il trasferimento in Montenegro e le relazioni familiari potrebbero essere mantenute a distanza; inoltre, la dipendenza dalla prestazione sociale (fr. 34'345.60) tra maggio 2021 e aprile 2022 e l’assenza di un percorso lavorativo continuativo indeboliscono l’argomento dell’indipendenza economica, mentre i contratti di lavoro prodotti in sede federale (marzo e giugno 2025) sono stati esclusi come 'veri nova' ai sensi dell’articolo 99 capoverso 1 LTF. Ha concluso che neppure l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) impone un esito diverso, poiché la valutazione della proporzionalità è analoga a quella richiesta dall’articolo 96 LStrI e la possibilità di invocare tale norma è dubbia, dato che moglie e figli dispongono solo di un permesso di dimora UE/AELS. Le spese giudiziarie di fr. 2'000 sono poste a carico del ricorrente ai sensi degli articoli 66 capoverso 1 e 68 capoverso 3 della Legge sulla tribunale federale (LTF). La decisione è notevole per la rigorosa applicazione del criterio della minaccia attuale e grave all’ordine pubblico anche in presenza di reati commessi in età minore, purché reiterati e di grave entità, e per l’esclusione sistematica di fatti nuovi ('veri nova') presentati tardivamente, anche se favorevoli al ricorrente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.