Justizze.

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Justizze. Art. 4 LAAF

Tribunale amministrativo federale

Assistenza amministrativa CH-IT: rilevanti dati bancari su conto intestato a società terza ove contribuente ha procura (Art. 4 cpv. 3 LAAF)

Data
03.08.2026
Numero d'incarto
A-5821/2025
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 4 LAAF Art. 20 LAAF

Riassunto

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) accoglie una domanda di assistenza amministrativa presentata dall'Italia nei confronti di B._______ per il periodo 2019-2023, basandosi sull'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni CH-IT. La richiesta italiana mira a verificare la corretta applicazione della normativa sul monitoraggio fiscale, evidenziando movimentazioni di capitali dalla Svizzera incompatibili con i redditi dichiarati dal contribuente. A._______, società presso la quale B._______ detiene una procura bancaria ma non risulta essere titolare giuridico o avente diritto economico, ricorre al Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento della decisione di trasmettere estratti conto e distinte patrimoniali relativi ai conti intestati alla stessa società. La ricorrente sostiene che tali informazioni non siano verosimilmente rilevanti per l'indagine fiscale italiana e che la loro trasmissione violi la sua sfera privata in quanto terza parte non coinvolta direttamente nel procedimento estero.

Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando la legittimità della trasmissione delle informazioni bancarie relative alla società A._______. I giudici ritengono sussistente il requisito della rilevanza verosimile poiché B._______ deteneva il diritto di firma come procuratore sul conto intestato alla ricorrente; secondo la giurisprudenza consolidata, tale potere di disposizione equivale a una detenzione indiretta dei fondi sufficiente a giustificare la richiesta di assistenza, indipendentemente dalla titolarità formale del conto. Il controllo dello Stato richiesto si limita alla verifica di plausibilità del nesso tra i fatti descritti e le informazioni richieste, senza poter sindacare l'utilità sostanziale degli elementi per l'autorità estera.

Per quanto concerne la tutela della sfera privata della società ricorrente, il Tribunale applica l'articolo 4 capoverso 3 della legge sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF), stabilendo che la trasmissione di dati relativi a terzi non coinvolti è ammissibile qualora sia indispensabile per l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. Nel caso concreto, l'identità della società e i dettagli contabili sono essenziali per ricostruire i flussi finanziari e verificare gli obblighi dichiarativi di B._______, rendendo impossibile l'anonimizzazione senza vanificare lo scopo dell'assistenza. Viene tuttavia riformulato il dispositivo della decisione impugnata per precisare esplicitamente all'autorità italiana che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate esclusivamente nella procedura riguardante B._______, a tutela del principio di specialità personale.

Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste interamente a carico della ricorrente in quanto soccombente, compensandole con l'anticipo già versato, e non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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