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Justizze. Art. 4 LAAF

Tribunale amministrativo federale

Assistenza amministrativa CH-IT: rilevanti estratti conto società terza con procura (Art. 4 cpv. 3 LAAF)

Data
03.08.2026
Numero d'incarto
A-5857/2025
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 4 LAAF

Riassunto

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha accolto una domanda di assistenza amministrativa presentata dall'Italia nei confronti di B._______ per il periodo 2019-2023, decidendo di trasmettere documentazione bancaria relativa alla società A._______. La ricorrente A._______ ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sostenendo di essere un terzo non coinvolto e che i conti bancari intestati alla sua società non erano pertinenti all'accertamento fiscale italiano, poiché B._______ ne era solo procuratore e non avente diritto economico. Il procedimento verte sulla legittimità della trasmissione dei dati della società ricorrente nell'ambito dello scambio di informazioni fiscali tra Svizzera e Italia.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso contro la decisione dell'AFC di concedere assistenza amministrativa all'Italia. I giudici hanno ritenuto che le informazioni relative alla relazione bancaria intestata alla ricorrente fossero verosimilmente rilevanti ai fini dell'inchiesta fiscale italiana su B._______. Sebbene i conti fossero formalmente intestati alla società A._______, B._______ disponeva di una procura con diritto di firma sugli stessi; secondo la giurisprudenza applicata, tale potere di disposizione configura una detenzione indiretta dei fondi sufficiente a giustificare la richiesta di informazioni.

La corte ha confermato che lo Stato richiesto esercita solo un controllo di plausibilità sulla rilevanza verosimile, spettando allo Stato richiedente valutare l'utilità sostanziale dei dati. Per quanto riguarda la posizione della ricorrente come terza parte non direttamente assoggettata a imposta, la trasmissione dei suoi dati è stata considerata ammissibile ex art. 4 cpv. 3 LAAF, poiché l'identità del titolare formale del conto è indispensabile per ricostruire i flussi finanziari e verificare gli obblighi dichiarativi di B._______. La soppressione del nominativo della società avrebbe vanificato lo scopo dell'assistenza. Tuttavia, il Tribunale ha riformulato il dispositivo della decisione inferiore, imponendo all'AFC di precisare espressamente all'autorità italiana che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate esclusivamente nella procedura riguardante B._______, a tutela del principio di specialità personale. Le spese processuali di CHF 5'000 sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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