Tribunale amministrativo federale
Assistenza amministrativa fiscale Italia: rilevanza verosimile dati conti societari con procura, ricorso respinto (art. 27 CDI CH-IT)
- Data
- 03.08.2026
- Numero d'incarto
- A-5746/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) accoglie una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale presentata dall'Italia nei confronti di A._______ per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, basandosi sull'art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni Svizzera-Italia. L'autorità italiana sospetta che il ricorrente, pur avendo redditi dichiarati limitati, abbia effettuato investimenti ingenti tramite trasferimenti da conti bancari svizzeri intestati a società terze sulle quali egli detiene procura. L'AFC decide di trasmettere documentazione bancaria relativa a nove relazioni intestate a società svizzere. Il ricorrente impugna la decisione sostenendo di non essere l'avente diritto economico dei conti e contestando la pertinenza delle informazioni nonché la violazione della sfera privata dei terzi titolari dei conti.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso nella misura in cui è ricevibile, confermando la conformità alla legge della decisione dell'AFC di trasmettere le informazioni richieste. I giudici ritengono soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile poiché il ricorrente deteneva il diritto di firma come procuratore sui conti bancari intestati alle società terze; tale potere di disposizione economica configura una detenzione indiretta sufficiente ai fini dello scambio di informazioni, indipendentemente dalla titolarità giuridica o dal ruolo di amministratore. Le censure relative all'accertamento incompleto dei fatti e all'eccesso di potere discrezionale vengono ritenute infondate, dato che l'AFC ha correttamente valutato la plausibilità del nesso tra i flussi finanziari e la posizione fiscale del ricorrente.
Per quanto riguarda la tutela dei terzi, il Tribunale conferma che la trasmissione dei dati relativi alle società è proporzionata e necessaria per verificare i flussi finanziari e i legami con il ricorrente, soddisfacendo i requisiti dell'art. 4 cpv. 3 LAAF. Tuttavia, il dispositivo della decisione impugnata viene riformulato per precisare espressamente all'autorità richiedente italiana che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa il ricorrente, a esclusione di tutte le altre persone, nel rispetto della dimensione personale del principio di specialità. Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili e le spese processuali di CHF 5'000 sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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