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Justizze. Art. 4 LAAF

Tribunale amministrativo federale

Ricorso contro assistenza amministrativa fiscale Italia-Svizzera: rigetto per rilevanza verosimile conti trust e principio specialità (art. 4 cpv. 2 LAAF)

Data
04.09.2026
Numero d'incarto
A-472/2026
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 4 LAAF Art. 7 LAAF Art. 63 PA Art. 4 TS-TAF Art. 7 TS-TAF

Riassunto

Un contribuente italiano residente in Svizzera ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni di accogliere una domanda di assistenza amministrativa presentata dall'Agenzia delle entrate italiana ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni CH-IT. La richiesta concerneva informazioni bancarie relative a conti correnti detenuti presso un istituto svizzero, inclusi quelli intestati a una società lussemburghese controllata da un trust estero di cui il ricorrente era settlor, per il periodo fiscale dal 2020 al 2023. L'autorità italiana aveva rilevato tramite scambio automatico CRS relazioni bancarie non dichiarate nei quadri RW della dichiarazione dei redditi italiana e bonifici riconducibili all'acquisto di una società. Il ricorrente si opponeva specificamente alla trasmissione dei dati relativi al conto della società collegata al trust, sostenendo l'assenza di rilevanza fiscale e il divieto di fishing expedition, pur acconsentendo alla comunicazione degli altri conti personali e cointestati.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso confermando la legittimità della trasmissione delle informazioni richieste, inclusa la documentazione relativa al conto bancario intestato alla società C.________ controllata dal trust G.________. I giudici hanno ritenuto che la buona fede dell'autorità richiedente italiana fosse presunta ex art. 7 lett. c LAAF, non emergendo dagli atti errori manifesti o contraddizioni tali da giustificare dubbi sulla veridicità della fattispecie esposta. La richiesta è stata considerata verosimilmente rilevante ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LAAF poiché esisteva un nesso plausibile tra il ricorrente, in qualità di settlor del trust, e le relazioni bancarie non dichiarate emerse dallo scambio automatico CRS; la qualifica giuridica del potere del settlor sui beni del trust costituisce questione di merito riservata alle autorità italiane e non può essere esaminata in questa sede procedurale. Non sussisteva pertanto alcuna fishing expedition, essendo la domanda circoscritta a un caso concreto volto ad accertare il rispetto degli obblighi dichiarativi italiani. Il Tribunale ha tuttavia invitato l'autorità inferiore a riformulare il dispositivo precisando espressamente che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate esclusivamente nella procedura riguardante il ricorrente, a tutela del principio di specialità personale. Le spese processuali di CHF 5'000 sono state poste a carico del ricorrente integralmente soccombente ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA e dell'art. 4 TS-TAF, compensandole con l'anticipo versato, mentre non sono stati attribuiti indennizzi per spese ripetibili ex art. 7 cpv. 1 TS-TAF.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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