Tribunale amministrativo federale
Assistenza amministrativa CH-IT: rilevante detenzione indiretta conti tramite procura, trasmissione dati società terza ammessa (Art. 4 cpv. 3 LAAF)
- Data
- 03.08.2026
- Numero d'incarto
- A-5859/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha accolto una domanda di assistenza amministrativa presentata dall'Italia nei confronti di B._______ per il periodo 2019-2023, basandosi su sospetti di mancata dichiarazione di redditi e patrimoni esteri. La richiesta verteva su informazioni bancarie relative a conti intestati alla società A._______, sulla quale B._______ disponeva di procura. La società A._______ ha impugnato la decisione finale dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sostenendo di essere un terzo non coinvolto e che i dati richiesti non erano pertinenti per l'accertamento fiscale italiano. Il Tribunale ha esaminato la legittimazione della ricorrente, la sussistenza della rilevanza verosimile delle informazioni e la liceità della trasmissione dei dati di un soggetto terzo rispetto alla procedura fiscale straniera.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso contro la decisione di trasmettere all'autorità italiana le informazioni bancarie relative ai conti intestati alla società ricorrente. I giudici hanno ritenuto che, pur essendo la ricorrente un terzo non direttamente interessato dalla procedura fiscale italiana, la trasmissione dei suoi dati fosse ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF poiché B._______ deteneva il diritto di firma sui conti in qualità di procuratore. Tale circostanza configura una detenzione indiretta dei fondi sufficiente a soddisfare il requisito della rilevanza verosimile, in quanto permette allo Stato richiedente di verificare i flussi finanziari e i legami patrimoniali del contribuente indagato. Il Tribunale ha precisato che lo Stato richiesto effettua solo un controllo di plausibilità e non può sindacare l'utilità sostanziale delle informazioni per la legislazione fiscale interna italiana.
La sentenza ha inoltre riformulato il dispositivo della decisione impugnata per conformarsi al principio di specialità, disponendo che l'AFC debba esplicitamente comunicare all'autorità italiana che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate esclusivamente nella procedura riguardante B._______ e non contro altri soggetti. Le spese processuali di CHF 5'000 sono state poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente, compensandole con l'anticipo versato; non sono stati attribuiti indennizzi per spese ripetibili.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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