Tribunale amministrativo federale
Assistenza amministrativa fiscale Italia: trasmissione dati società terza con procura bancaria ritenuta verosimilmente rilevante (Art. 4 cpv. 3 LAAF)
- Data
- 03.08.2026
- Numero d'incarto
- A-5862/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
La ricorrente A._______ impugna la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che ha accolto una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale presentata dall'Italia nei confronti di B._______. L'autorità italiana sospetta che B._______ abbia percepito redditi non dichiarati provenienti da conti bancari svizzeri intestati a diverse società, tra cui la ricorrente, sulle quali egli esercita funzioni amministrative e possiede diritti di firma. La ricorrente contesta la trasmissione dei propri dati bancari sostenendo di essere un terzo non coinvolto nella procedura fiscale estera e che la mera detenzione di una procura non equivale alla titolarità economica dei fondi. L'AFC mantiene la decisione di trasmettere estratti conto e distinte patrimoniali relativi al periodo 2019-2023, limitando la richiesta alle informazioni pertinenti ai movimenti finanziari collegati a B._______.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando l'ammissibilità della trasmissione delle informazioni bancarie relative alla ricorrente. I giudici ritengono sussistente il requisito della rilevanza verosimile poiché B._______ deteneva il diritto di firma come procuratore sul conto intestato alla ricorrente fino al 23 agosto 2022; tale potere di disposizione configura una detenzione indiretta dei fondi sufficiente a giustificare lo scambio di informazioni ai fini dell'accertamento fiscale italiano. La corte applica l'art. 4 cpv. 3 LAAF stabilendo che la trasmissione dei dati di terzi non direttamente interessati è ammissibile quando necessaria per verificare la situazione fiscale del contribuente oggetto d'indagine, prevalendo l'interesse pubblico allo scambio informativo sulla riservatezza della società terza. Il tribunale ordina tuttavia all'AFC di riformulare il dispositivo della decisione finale precisando espressamente all'autorità italiana che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate esclusivamente nella procedura riguardante B._______, a tutela del principio di specialità personale. Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste a carico della ricorrente soccombente ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA e dell'art. 4 TS-TAF, senza attribuzione di indennità per spese ripetibili ex art. 7 cpv. 1 TS-TAF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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