Tribunale amministrativo federale
Assistenza amministrativa CH-IT: procura su conto societario configura detenzione indiretta, trasmissione dati terza parte ammessa (Art. 4 cpv. 3 LAAF)
- Data
- 03.08.2026
- Numero d'incarto
- A-5861/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha accolto una domanda di assistenza amministrativa presentata dalle autorità fiscali italiane nei confronti di B._______ per il periodo d'imposta 2019-2023, basandosi sull'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni Svizzera-Italia. La richiesta verteva su informazioni bancarie relative a conti intestati alla società A._______, sulla quale B._______ disponeva di una procura. La società A._______ ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sostenendo di essere una terza parte non coinvolta nell'accertamento fiscale italiano e che i dati relativi ai suoi conti non fossero pertinenti per verificare la posizione fiscale di B._______, chiedendo l'annullamento della decisione e il rifiuto della trasmissione delle informazioni.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della trasmissione delle informazioni bancarie all'autorità italiana. I giudici hanno ritenuto che, pur non essendo titolare giuridico dei conti intestati alla società ricorrente, B._______ ne fosse detentore indiretto in virtù della procura di cui godeva, circostanza sufficiente a configurare un potere di disposizione economica sui fondi depositati. Tale qualificazione rende le informazioni verosimilmente rilevanti per l'indagine fiscale estera, escludendo che la richiesta costituisca una ricerca indiscriminata.
Per quanto riguarda la tutela della sfera privata della società ricorrente, il Tribunale ha applicato l'articolo 4 capoverso 3 della legge sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, stabilendo che la trasmissione dei dati di terzi non direttamente interessati è ammissibile qualora sia indispensabile per dare senso alla richiesta di assistenza. Nel caso concreto, l'identità della società e i dettagli contabili erano necessari per ricostruire i flussi finanziari e il nesso con B._______; omettere tali elementi avrebbe vanificato lo scopo dell'inchiesta. Il Tribunale ha tuttavia ordinato all'AFC di riformulare il dispositivo della decisione finale, precisando espressamente all'autorità italiana che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate esclusivamente nella procedura riguardante B._______, a tutela del principio di specialità personale.
In applicazione dell'articolo 63 capoverso 1 della legge sulla procedura amministrativa e dell'articolo 4 del regolamento sulle tasse e spese ripetibili, le spese processuali di 5'000 franchi sono state poste interamente a carico della ricorrente, compensandole con l'anticipo versato e restituendo l'eccedenza di 0,43 franchi. Non sono stati attribuiti ripetibili.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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