Justizze.

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Justizze. Art. 63 LStrI

Tribunale federale

Cittadina italiana titolare di permesso di domicilio UE/AELS revocato e commutato in permesso di dimora per deficit d'integrazione dovuto a dipendenza duratura dall'aiuto sociale e grave indebitamento (art. 63 cpv. 2 LStrI)

Data
03.10.2025
Numero d'incarto
2C_485/2025
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 2 LStrI Art. 63 LStrI Art. 126 LStrI Art. 8 CEDU Art. 5 OLCP Art. 23 OLCP Art. 77a OASA

Riassunto

Una cittadina italiana, residente in Svizzera dalla nascita e titolare di un permesso di domicilio UE/AELS, ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la decisione delle autorità ticinesi che avevano revocato tale permesso e lo avevano sostituito con un permesso di dimora UE/AELS vincolato a condizioni. La ricorrente contestava la legittimità della commutazione, sostenendo che la misura fosse sproporzionata e che i fatti su cui si basava non giustificassero una tale sanzione. Era in discussione la valutazione dell'integrazione ai sensi della legge sugli stranieri, in particolare l'effettiva partecipazione alla vita economica e la situazione finanziaria.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora. Ha ritenuto che fossero pienamente soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 63 capoverso 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), poiché la ricorrente non svolgeva alcuna attività lucrativa reale ed effettiva dal 2002, dipendeva ininterrottamente dall'aiuto sociale dal 2007 e aveva accumulato debiti assistenziali per un importo complessivo di fr. 415'675.65 al 5 febbraio 2025, oltre a 72 attestati di carenza beni per fr. 39'748.95. Nonostante i tentativi di rimborsare parzialmente i debiti privati, la Corte ha constatato che la sua situazione finanziaria appariva destinata a perdurare, configurando un deficit d'integrazione attuale e di rilevanza. Tale deficit è stato valutato alla luce dei criteri di integrazione di cui all'articolo 58a LStrI, in particolare la partecipazione alla vita economica (lett. d) e il rispetto dell'ordine pubblico (lett. a), concretizzati dagli articoli 77a segg. dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). La Corte ha altresì riconosciuto che la scelta della commutazione anziché della revoca diretta era proporzionata, tenuto conto della sua lunga residenza in Svizzera (60 anni) e della presenza di familiari nel Paese, come richiesto dall'articolo 63 capoverso 2 LStrI. Il ricorso è stato pertanto respinto come infondato. Le spese giudiziarie, pur dovute a carico della ricorrente secondo l'articolo 66 capoverso 1 LTF, sono state eccezionalmente rinunciate a riscuotere a causa della particolarità del caso, ai sensi della stessa disposizione. La decisione è notevole perché conferma l'applicabilità retroattiva della nuova disciplina sulla commutazione (entrata in vigore il 1° gennaio 2019) anche ai permessi rilasciati precedentemente, purché il deficit d'integrazione sia attuale e persistente dopo tale data.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.