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Justizze. Art. 62 LStr

Tribunale federale

Cittadino italiano ottiene permesso di dimora UE/AELS nel 2013 nascondendo quattro condanne penali italiane: rifiuto del rinnovo per mancata collaborazione e sottacimento di fatti essenziali (art. 62 cpv. 1 lett. a LStr)

Data
02.07.2025
Numero d'incarto
2C 2/2025
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 62 LStrI Art. 126 LStrI Art. 2 ALC Art. 23 ALC Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 95 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 2 LStr Art. 33 LStr Art. 62 LStr Art. 90 LStr

Riassunto

Un cittadino italiano, residente legalmente in Svizzera dal 2013 con permesso di dimora UE/AELS, ha chiesto nel 2018 il rinnovo del permesso. L’autorità cantonale ticinese ha rifiutato il rinnovo, decisione confermata dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo cantonale. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza cantonale e il rinvio affinché il permesso venga rinnovato. In giudizio si discuteva se il ricorrente soddisfacesse i requisiti per il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, in particolare se mantenesse lo statuto di lavoratore e se avesse adempiuto ai suoi obblighi di collaborazione e veridicità.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia più soddisfatto i requisiti per il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, poiché non ha provato di svolgere un’attività lucrativa reale ed effettiva dopo settembre 2020. Quando ha comunicato di aver trovato un nuovo impiego a partire dal marzo 2023, ha presentato un contratto con indicazioni contraddittorie (tasso di occupazione dichiarato 100 % ma solo 24 ore settimanali, vacanze calcolate su 60 %) e documenti retributivi incoerenti (stipendio di fr. 3'600.-- in marzo 2023, poi di fr. 1'700.-- lordi da aprile a novembre 2023, tutti con "fattore 50 %"). Di fronte alla richiesta specifica del Tribunale cantonale di produrre ulteriori prove (estratto AVS, bonifico stipendio, certificati di salario, conteggi di stipendio da dicembre 2023, contratti successivi), il ricorrente non ha risposto, violando il suo obbligo di collaborazione di cui all’art. 90 LStr e impedendo all’autorità di verificare l’effettività dell’impiego. Inoltre, non ha fornito alcuna prova di aver continuato a lavorare dopo novembre 2023 né di aver percepito prestazioni di disoccupazione, rendendo insostenibile la sua pretesa di statuto di lavoratore ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 ALC e dell’art. 23 cpv. 1 OLCP.

Il Tribunale federale ha altresì constatato che il ricorrente ha sottaciuto fatti essenziali nelle sue domande: nel 2013, al momento del primo rilascio del permesso, ha omesso quattro condanne penali italiane (1996, 1998, 2013); nel 2018, al momento della domanda di rinnovo, ha omesso tre condanne precedenti e una nuova condanna del marzo 2017. Questo comportamento integra il motivo di revoca di cui all’art. 62 cpv. 1 lett. a LStr, sufficiente per negare il rinnovo ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 LStr. Poiché il ricorrente non soddisfaceva i presupposti per il rinnovo, non era necessario esaminare la proporzionalità del rifiuto.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione è notevole perché conferma che il sottacimento sistematico di condanne penali straniere costituisce un motivo autonomo e sufficiente per negare il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, indipendentemente dalla valutazione dello statuto di lavoratore, e che la mancata collaborazione nell’adempimento degli obblighi probatori previsti dall’art. 90 LStr comporta la perdita del diritto al rinnovo.

Regesto

Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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