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Justizze. Art. 126 LStrI

Tribunale federale

Donna italiana divorziata vittima di violenza domestica ottiene diritto al permesso di dimora dopo 15 mesi in struttura protetta (art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr)

Data
16.09.2025
Numero d'incarto
2C_173/2024
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 50 LStrI Art. 62 LStrI Art. 126 LStrI

Riassunto

Una cittadina italiana, arrivata in Svizzera nel 2004 con i figli e sposata con un connazionale, ha ottenuto inizialmente un permesso di dimora UE/AELS. Dopo il divorzio nel 2022, le autorità cantonali ticinesi hanno rifiutato il rinnovo del permesso di dimora, confermato prima dal Consiglio di Stato e poi dal Tribunale amministrativo cantonale. La ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale federale sostenendo di aver subito violenza domestica e di avere diritto al permesso di dimora ai sensi dell’articolo 50 della legge sugli stranieri. Il Tribunale federale ha esaminato se la ricorrente potesse invocare tale norma come ex-coniuge vittima di violenza.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza cantonale, rinviando la causa alla Sezione della popolazione del Cantone Ticino affinché rilasci un permesso di dimora sulla base dell’articolo 50 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 della legge sugli stranieri (LStr). Ha ritenuto decisivo che la ricorrente abbia soggiornato per 15 mesi consecutivi, dal 17 marzo 2019 al 14 maggio 2020, presso C.________, una struttura specializzata nell’accoglienza di donne vittime di violenza psicologica, economica e fisica. Tale permanenza prolungata è stata considerata un indizio forte di violenza domestica. Inoltre, il racconto della ricorrente, riportato in modo coerente e costante nella sua lettera del 27 novembre 2019, nella dichiarazione delle operatrici di C.________ dell’8 settembre 2020 e nel decreto di non luogo a procedere del 30 aprile 2020, descrive un contesto familiare caratterizzato da controllo totale del marito sugli aspetti finanziari, comportamenti minacciosi e violenti protratti per anni, paura costante per l’incolumità personale e un episodio di violenza fisica documentato nel 2005. Il Tribunale federale ha osservato che il fatto che l’autorità penale non abbia riscontrato fattispecie penalmente rilevanti non esclude la sussistenza di una pressione psicologica sistematica e duratura, né la verosimiglianza della situazione descritta. Ha altresì rilevato che la ricorrente ha scelto di lasciare il tetto coniugale nonostante il rischio concreto di perdere il permesso di soggiorno, come effettivamente accaduto, dimostrando così la gravità della sua situazione. Questi elementi, valutati complessivamente, soddisfano i requisiti dell’articolo 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr, che prevede il diritto al permesso di dimora per gravi motivi personali, segnatamente la vittimizzazione da violenza coniugale. Il Tribunale federale ha quindi concluso che il mancato riconoscimento di tale diritto da parte delle autorità cantonali viola la norma. Lo Stato del Cantone Ticino è stato condannato al pagamento di un’indennità di fr. 3'000.-- a titolo di spese ripetibili per la sede federale, mentre la domanda di assistenza giudiziaria è stata dichiarata priva di oggetto. La decisione è notevole perché ribadisce che la violenza domestica ai fini dell’articolo 50 LStr può essere provata anche in assenza di una condanna penale, sulla base di un quadro probatorio coerente e di indizi oggettivi come il soggiorno prolungato in una struttura protetta.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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