Revoca permesso domicilio straniero condannato: insufficiente accertamento evoluzione positiva post-carcere, rinvio per nuovo esame (Art. 96 LStrI)
- Data
- 15.11.2019
- Numero d'incarto
- 2C 127/2019
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Art. 62 LStrI Art. 63 LStrI Art. 96 LStrI Art. 8 CEDU Art. 63 LStr Art. 90 LStr
Riassunto
Un cittadino colombiano residente in Svizzera dal 2003 con permesso di domicilio ha subito la revoca del titolo di soggiorno da parte delle autorità ticinesi a seguito di una condanna a 16 mesi di reclusione per lesioni semplici, vie di fatto, minacce e infrazioni alla legge sugli stupefacenti, oltre a precedenti penali e debiti assistenziali. Il ricorrente impugna la decisione sostenendo che, dopo la scarcerazione avvenuta nell'agosto 2017, ha intrapreso un tirocinio, rifuso le spese processuali e mantenuto un comportamento corretto, chiedendo la sostituzione della revoca con un ammonimento o il rinvio della causa per accertamenti complementari sull'evoluzione della sua situazione personale e professionale.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale amministrativo cantonale per nuovo giudizio, ritenendo che l'accertamento sulla proporzionalità della misura sia incompleto. Sebbene la condanna a 16 mesi costituisca un motivo di revoca valido ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, richiamato dall'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI e art. 63 cpv. 2 LStr, la conferma della revoca richiede una valutazione conforme al principio di proporzionalità ex art. 96 LStrI e art. 8 CEDU.
La corte rileva che i reati commessi fino al 2015 erano sostanzialmente minori e che quelli del 2016 sono legati a un contesto di dipendenza da alcol e cocaina e conflitti relazionali ora apparentemente mutato. Dopo la scarcerazione del 6 agosto 2017, il ricorrente ha iniziato un tirocinio, si è allontanato dalla ex compagna, ha iniziato a ripagare i debiti e ha tenuto un comportamento corretto, elementi che suggeriscono una possibile "biographische Kehrtwende" non adeguatamente valutata dalle autorità inferiori.
Poiché il giudizio impugnato si limita ad affermare l'assenza di prove sull'astensione dalle sostanze senza approfondire la prognosi criminologica aggiornata, manca un apprezzamento completo richiesto dall'art. 96 LStrI e dall'art. 8 CEDU. La causa viene pertanto rinviata ex art. 107 cpv. 2 LTF affinché l'autorità precedente proceda, in collaborazione con il ricorrente ai sensi dell'art. 90 LStr, a nuovi accertamenti specifici sulla risoluzione delle dipendenze e sull'evoluzione formativa, debitoria e comportamentale post-detenitiva prima di decidere definitivamente sulla revoca.
Lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dalle spese giudiziarie ma deve corrispondere al ricorrente un'indennità di CHF 2'500 per ripetibili della sede federale.
Regesto
Revoca di un permesso di domicilio | Cittadinanza e diritto degli stranieri
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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