Tribunale amministrativo federale
Restituzione del termine per anticipo spese negata: domanda tardiva e assenza di impedimento senza colpa (art. 24 PA)
- Data
- 07.09.2026
- Numero d'incarto
- F-5651/2026
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Il ricorrente A._______, rappresentato da José Domenech del Centro per i diritti del cittadino (CO.DI.CI.), ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale la decisione della Segreteria di Stato della migrazione SEM del 17 dicembre 2025 che gli rifiutava il permesso di dimora UE/AELS e assegnava un termine di partenza. Il Tribunale aveva inizialmente respinto l'assistenza giudiziaria totale e imposto un anticipo spese di fr. 1'500.– entro il 4 maggio 2026, comminando l'inammissibilità del ricorso in caso di mancato pagamento. Il versamento è avvenuto solo il 6 maggio 2026, portando alla sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026 che dichiarava il ricorso inammissibile per intempestività. Successivamente, il ricorrente ha presentato istanze di restituzione del termine e di revisione della sentenza, sostenendo di non aver disposto della liquidità necessaria prima del 6 maggio poiché la rendita AI e le prestazioni complementari vengono accreditate sul conto bancario solo dopo il 5 di ogni mese, e chiedendo l'annullamento della sentenza di inammissibilità.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto le domande di restituzione del termine e di revisione presentate dal ricorrente contro la sentenza di inammissibilità del 20 maggio 2026. La domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA è stata dichiarata irricevibile perché presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento: l'indisponibilità delle somme è cessata il 6 maggio 2026, data del versamento, pertanto la domanda avrebbe dovuto essere depositata entro il 5 giugno 2026, mentre è stata introdotta solo il 19 giugno 2026. Inoltre, l'atto omesso non è stato compiuto integralmente, poiché il ricorrente non ha provveduto a saldare le spese processuali di fr. 250.– trattenute dal Tribunale, limitandosi a chiedere un nuovo termine per il completamento del pagamento.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non sussisteva un impedimento senza colpa ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 PA. Sebbene il ricorrente avesse addotto difficoltà finanziarie legate alle date di accredito della rendita AI e delle prestazioni complementari, egli era assistito da un rappresentante legale all'epoca della scadenza e non ha richiesto una proroga del termine ex art. 22 cpv. 2 PA prima della scadenza del 4 maggio 2026, né ha prodotto certificati medici attestanti incapacità di agire; il rapporto psicologico del 6 febbraio 2026 indicava anzi stabilità clinica. Gli atti negligenti del precedente rappresentante legale sono imputabili al ricorrente stesso. Anche l'istanza di revisione ex art. 66 PA è stata respinta in quanto manifestamente infondata: la presunta mancata concessione dell'assistenza giudiziaria totale non costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF, essendo circostanza già nota e valutata nella procedura precedente, e non vi sono nuovi mezzi di prova decisivi ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Di conseguenza, è stata respinta anche la domanda di assistenza giudiziaria totale e gratuito patrocinio ex art. 65 cpv. 1 e 2 PA. Eccezionalmente, il Tribunale ha rinunciato alla percezione delle spese processuali ex art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b TS-TAF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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