Tribunale amministrativo federale
Assicurato invalido residente all'estero chiede rendita oltre il 31 luglio 2017: annullamento della decisione per mancata perizia neurologica specialistica (art. 17 LPGA)
- Data
- 11.03.2020
- Numero d'incarto
- C-4847/2018
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Art. 7 LPGA Art. 8 LAI Art. 88a OAI Art. 48 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 63 PA
Riassunto
Un cittadino italiano, residente in Italia e assicurato all’invalidità svizzera, aveva subito un infortunio sul lavoro in Svizzera nel luglio 2014. Dopo vari accertamenti medici, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) gli aveva riconosciuto una rendita intera fino al 30 aprile 2017 e una mezza rendita dal 1° maggio al 31 luglio 2017. Il ricorrente impugnava la decisione chiedendo una rendita anche dopo il 31 luglio 2017 e criticando l’accertamento medico, in particolare la mancata considerazione di disturbi fisici e psichici e la mancanza di una perizia neurologica. Egli chiedeva inoltre provvedimenti professionali veri e propri, non solo un aiuto al collocamento.
Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso: ha confermato la rendita intera dal 1° agosto 2015 al 30 aprile 2017, ma ha annullato la decisione che prevedeva la mezza rendita dal 1° maggio al 31 luglio 2017 e ha rinviato la causa all’UAIE per un nuovo esame. La decisione è stata annullata perché l’istruttoria era incompleta: nonostante una lesione parziale del nervo peroneo profondo risalente all’infortunio del 17 luglio 2014, non era stata effettuata alcuna perizia neurologica specialistica, nonostante i ripetuti suggerimenti del reumatologo S._______ già nel febbraio 2017 e la presentazione di un elettro-neurograffo del 16 gennaio 2018 che evidenziava una severa sofferenza del nervo peroneo superficiale sensitivo a sinistra con segni di cronicizzazione. Inoltre, il ricorrente aveva fornito una relazione del medico R._______ che ipotizzava una patologia neurologica di origine vertebrale. Senza questa valutazione specialistica, non era possibile stabilire con probabilità preponderante un miglioramento duraturo dello stato di salute tale da giustificare la riduzione della rendita a partire dal 1° maggio 2017 e la sua soppressione dal 1° agosto 2017. Per quanto riguarda i provvedimenti professionali, il Tribunale ha ritenuto che la questione debba essere riesaminata dall’UAIE alla luce degli ulteriori accertamenti medici richiesti, poiché le conclusioni precedenti non appaiono a priori infondate, ma devono essere aggiornate in base ai nuovi elementi probatori. Le norme applicate includono l’art. 17 LPGA (revisione della rendita), l’art. 16 LPGA (nozione di invalidità), l’art. 19 LPGA (capacità al guadagno), l’art. 28 LPGA (capacità al lavoro), nonché numerose disposizioni della PA e della LTAF relative alla competenza, all’istruttoria, alla valutazione delle prove e al potere di revisione. Il ricorrente ottiene il rimborso delle spese ripetibili per un importo di CHF 1'000.- a carico dell’UAIE, mentre le spese processuali non sono prelevate e l’anticipo di CHF 800.- sarà restituito. La decisione è notevole perché ribadisce l’obbligo dell’autorità di integrare l’istruttoria con perizie specialistiche necessarie quando emergono elementi clinici inequivocabili che ne richiedono l’esecuzione, anche se non sollecitati esplicitamente dalla parte.
Regesto
Revisione della rendita
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
Sentenze correlate
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