Tribunale amministrativo federale
Assistenza amministrativa Italia: trasmissione dati società terza con procura bancaria ritenuta verosimilmente rilevante (art. 27 CDI CH-IT)
- Data
- 03.08.2026
- Numero d'incarto
- A-5864/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
La ricorrente A._______ impugna la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che accoglie una domanda di assistenza amministrativa italiana concernente B._______ per il periodo 2019-2023. L'autorità italiana sospetta evasione fiscale e richiede estratti conto e documenti bancari relativi a relazioni intestate ad A._______, su cui B._______ disponeva di procura. La ricorrente contesta la rilevanza delle informazioni, sostenendo di essere terza estranea alla procedura e che la mera procura non implica titolarità economica dei fondi, invocando violazione della sfera privata e principio di proporzionalità.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando la legittimità della trasmissione delle informazioni bancarie relative alla ricorrente. I giudici ritengono sussistente il requisito della rilevanza verosimile poiché B._______ deteneva il diritto di firma sulla relazione bancaria intestata ad A._______; tale procura equivale a una delega che autorizza a disporre del saldo del conto, configurando una detenzione indiretta dei fondi ai fini dello scambio di informazioni fiscali internazionali. La documentazione richiesta è considerata indispensabile per verificare i flussi finanziari e i legami tra il contribuente italiano e la società svizzera, rendendo la soppressione dei dati di terzi incompatibile con lo scopo dell'indagine.
Nonostante la ricorrente sia formalmente terza rispetto alla procedura fiscale italiana, la trasmissione dei suoi dati è ammissibile perché necessaria per accertare la situazione patrimoniale di B._______ e non costituisce una ricerca indiscriminata. Il Tribunale precisa tuttavia che l'AFC deve riformulare il dispositivo della decisione finale specificando espressamente all'autorità richiedente che le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate unicamente nella procedura riguardante B._______, a tutela del principio di specialità personale. Le spese processuali di CHF 5'000 sono poste a carico della ricorrente integralmente soccombente, compensandole con l'anticipo versato e restituendo l'eccedenza di CHF 12.97.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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