Tribunale amministrativo federale
Richiedenti asilo turchi respinti per inverosimiglianza delle allegazioni su perquisizioni e inchieste penali: qualità di rifugiato non accertata (art. 3 cpv. 1 LAsi)
- Data
- 17.07.2024
- Numero d'incarto
- D-3344/2024
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 83 LStrI Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 14 LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 109 LTF Art. 32 OAsi Art. 4 PA Art. 49 PA Art. 62 PA Art. 63 PA
Riassunto
Tre cittadini turchi – marito, moglie e figlia minore – hanno presentato domanda d’asilo in Svizzera, asserendo di aver subito persecuzioni in patria a causa della loro appartenenza alla minoranza curda, del rifiuto del servizio militare da parte del marito, di discriminazioni subite dalla moglie durante gli studi e nel mondo del lavoro, e di episodi di violenza e perquisizioni da parte della polizia turca. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda, negando la qualità di rifugiato e ordinando l’allontanamento. I ricorrenti hanno impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine l’ammissione provvisoria o il rinvio degli atti per integrazione istruttoria.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione della SEM. Ha ritenuto inverosimili le allegazioni dei ricorrenti riguardo alle perquisizioni domiciliari e alle irruzioni della polizia, poiché contraddittorie, vaghe e prive di dettagli coerenti: il ricorrente 1 ha fornito tre versioni diverse dello stesso evento, con descrizioni incompatibili tra loro, e ha modificato più volte il numero e la localizzazione delle irruzioni subite; la ricorrente 2 non ha mai menzionato alcuna irruzione prima dell’espatrio, salvo quella al luogo di lavoro dopo la partenza, descritta solo come interrogatori dei familiari senza elementi circostanziali concreti. Ha altresì constatato la mancanza assoluta di prove documentali sull’inchiesta penale aperta contro il ricorrente 1, nonostante la disponibilità di un avvocato in Turchia, l’accesso a piattaforme ufficiali e il passare di mesi dalla conoscenza dell’indagine; né sono stati prodotti i messaggi sui social media citati come base dell’accusa. Ha escluso che il rifiuto del servizio militare costituisca persecuzione ai sensi della legge sull’asilo, poiché non accompagnato da allegazioni verosimili né da documenti comprovanti la chiamata alle armi, e perché misure statali volte a far rispettare doveri civici non rientrano nella nozione di persecuzione. Ha ritenuto irrilevanti le discriminazioni subite dalla ricorrente 2, poiché non attuali, non gravose al punto da raggiungere il grado di intensità richiesto dall’articolo 3 cpv. 1 LAsi, e poiché ella ha concluso con successo gli studi universitari e trovato lavoro. Ha infine escluso che i timori della ricorrente 2 nei confronti del padre siano oggettivamente fondati, dato che non ha mai richiesto protezione statale né cambiato residenza. Per quanto riguarda l’allontanamento, ha ritenuto eseguibile l’ordine, poiché l’argomento della casa danneggiata non corrisponde ai dati forniti in precedenza (l’abitazione affittata era in un altro indirizzo rispetto a quella demolita) e non è stato corroborato da elementi concreti; ha altresì ritenuto che l’allontanamento della minore non violi la Convenzione sui diritti del fanciullo, poiché essa viaggerà con i genitori, che potranno continuare a occuparsene, e poiché il suo soggiorno in Svizzera di poco più di un anno e mezzo non configura una stabilità tale da impedire il rimpatrio. Le norme decisive sono l’articolo 3 cpv. 1 e 2 LAsi per la definizione di rifugiato e di pregiudizio serio, l’articolo 7 cpv. 1–3 LAsi per l’onere della prova e la verosimiglianza, l’articolo 83 cpv. 1–4 LStrI per l’esigibilità dell’allontanamento, e l’articolo 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. La decisione è definitiva, non impugnabile dinanzi al Tribunale federale.
Regesto
Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 aprile 2024
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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