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Justizze. Art. 60 LPP

Tribunale amministrativo federale

Datore di lavoro contesta l'ammontare dei contributi LPP per anni 2016–2019: riduzioni per pagamenti parziali e mutazioni salariali accertate, ma necessario adeguamento per sentenza sulla retribuzione di un dipendente (art. 60 cpv. 2bis LPP)

Data
21.11.2022
Numero d'incarto
C-4532/2020
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 60 LPP Art. 66 LPP Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 7 OPP2 Art. 5 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 63 PA Art. 40 PCF Art. 14 TS-TAF

Riassunto

Una società affiliata all'Istituto collettore LPP ha interposto ricorso contro una decisione di quest'ultimo che la condannava al pagamento di contributi previdenziali, spese e interessi di mora per il periodo dal 30 settembre 2016 al 30 giugno 2019 e rigettava la sua opposizione al precetto esecutivo n. 2830332. La ricorrente ha contestato la mancanza di chiarezza nella motivazione, l'erroneo calcolo degli interessi di mora, la violazione del diritto di essere sentiti, la competenza del foro esecutivo e la fondatezza del rigetto dell'opposizione. In particolare ha sostenuto che gli importi indicati nel precetto esecutivo, nella decisione impugnata e nei conteggi allegati non corrispondono tra loro e che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto di mutazioni salariali dei propri dipendenti, né di una sentenza della Pretura relativa al salario di un dipendente. Ha inoltre lamentato una doppia contabilizzazione degli interessi per il 12 settembre 2019.

Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando l'incarto all'Istituto collettore per ulteriori accertamenti. Ha ritenuto che l'autorità inferiore abbia correttamente tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati dalla società il 13 settembre 2019 (CHF 939.20) e il 21 ottobre 2019 (CHF 3'001.05), nonché delle riduzioni contributive derivanti dalle mutazioni salariali dei dipendenti C._______ (CHF 531.51), D._______ (CHF 467.19) ed E._______ (aumento di CHF 196.30), come dimostrato dagli allegati ai documenti. Ha altresì confermato la correttezza della motivazione della decisione impugnata, che soddisfa i requisiti giurisprudenziali di trasparenza e comprensibilità grazie agli allegati dettagliati sui periodi contributivi, i salari AVS e coordinati, le aliquote, i contributi per singolo dipendente, le spese amministrative e gli interessi di mora. Ha respinto la censura sul foro esecutivo, constatando che la procedura era stata avviata il 13 settembre 2019, quando la sede sociale della società era ancora a (…), e non a (…), dove era stata trasferita solo il 20 maggio 2020, rendendo quindi corretto il foro di (…). Ha tuttavia ritenuto necessario un adeguamento dell'importo contributivo a seguito della sentenza della Pretura del 23 settembre 2020, che ha stabilito un salario inferiore per il dipendente B._______ negli anni 2017 e 2018, circostanza che potrebbe comportare una riduzione del credito. Poiché l'entità esatta di tale riduzione non è ancora accertata e richiede ulteriori verifiche con la collaborazione della società, il Tribunale ha disposto il rinvio per stabilire l'importo definitivo dei contributi dovuti a favore di B._______ e adeguare di conseguenza l'importo complessivo di CHF 67'778.49. Per quanto riguarda il rigetto dell'opposizione, ha ritenuto che, in attesa dell'esito di tali accertamenti, non fosse possibile confermare la decisione di rigetto, rendendo pertanto necessario mantenere l'opposizione. Le norme portanti sono l'art. 60 cpv. 2bis LPP (competenza dell'istituto collettore a decidere su contributi e rigetto dell'opposizione), l'art. 66 LPP e cpv. 2 (obbligo di versamento e interessi di mora), l'art. 11 cpv. 7 LPP (spese amministrative), l'art. 3 cpv. 6 e 7 delle Condizioni di affiliazione (esigibilità e sollecito), l'art. 49 LEF (foro esecutivo), l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentiti), l'art. 20 PA (motivazione), l'art. 37 LTAF (procedura), l'art. 48 PA (diritto di ricorso), l'art. 62 cpv. 4 PA (applicazione d'ufficio del diritto), l'art. 63 cpv. 1 PA (spese processuali), l'art. 64 PA (spese ripetibili), l'art. 31 LTAF (competenza del TAF), l'art. 33 lett. h LTAF (impugnabilità delle decisioni degli istituti collettori), l'art. 39 PCF (accertamento dei fatti), l'art. 14 cpv. 2 TS-TAF (indennità per spese ripetibili) e l'art. 7 TS-TAF (tariffe). Il Tribunale ha imposto alla ricorrente spese processuali parziali di CHF 2'000, compensandole con parte dell'anticipo versato, e ha condannato l'Istituto collettore a rifondere alla ricorrente CHF 800 a titolo di spese ripetibili. La decisione è notevole perché chiarisce che la semplice svista redazionale nell'indicazione di una cifra (CHF 467.19 anziché CHF 531.51) non inficia la validità della decisione se l'intera documentazione è corretta e coerente, e perché conferma che una sentenza successiva sulla retribuzione di un dipendente costituisce un elemento d'accertamento retrospettivo rilevante per il calcolo dei contributi LPP.

Regesto

Decisione sulla contribuzione dell'istituto collettore | Previdenza professionale (decisione contributiva del 27 luglio 2020 relativa agli anni 2016 - 2019 e di rigetto dell'opposizione)

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.