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Justizze. Art. 43 LPGA

Tribunale amministrativo federale

Cittadino italiano residente in Italia chiede rendita d'invalidità svizzera: accertamento medico incompleto per patologie ortopediche e psichiche, perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica ordinata (art. 43 cpv. 1 LPGA)

Data
22.09.2025
Numero d'incarto
C-3512/2025
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 49 PA Art. 63 PA Art. 14 TS-TAF

Riassunto

Un cittadino italiano residente in Italia, assicurato e lavoratore in Svizzera dal 1985 al 2024, ha presentato domanda di rendita d'invalidità svizzera il 23 febbraio 2024. L’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda con decisione del 27 marzo 2025, ritenendo un grado d’invalidità del 14%, insufficiente per il diritto alla rendita. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contestando l’errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità lavorativa, segnalando patologie alle ginocchia, spalle, rachide lombare, gomito destro, anca e disturbi psichici, e lamentando l’assenza di una perizia medica diretta. L’UAIE ha ammesso il ricorso e proposto il rinvio per nuovi accertamenti. Il ricorrente ha condiviso la proposta, chiedendo espressamente una perizia pluridisciplinare ortopedica, reumatologica e psichiatrica.

Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso, annullato la decisione dell’UAIE e rinviato gli atti all’amministrazione per completamento dell’istruttoria medica. La decisione impugnata si basava su una valutazione somatica incompleta: il medico SMR, specialista in chirurgia ma non in reumatologia o ortopedia, aveva trascurato referti specialistici che attestavano epitrocleite ed epicondilite al gomito destro, ernia contenuta e protrusione lombare, degenerazione tendinosica alle spalle e gonartrosi bilaterale sintomatica, senza fondare la conclusione di una capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive su documentazione medica specialistica adeguata. Dal profilo psichico, pur essendo documentata una sindrome distimica ad elevata risposta somatica insorta dopo il licenziamento del febbraio 2024, con terapia psicofarmacologica (antidepressivo, ansiolitico, sonnifero) e colloqui cognitivo-comportamentali, mancava un accertamento psichiatrico specialistico conforme ai requisiti di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA. Tale lacuna era stata riconosciuta anche dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______, che aveva raccomandato una perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica, proposta condivisa dal ricorrente. In assenza di tale perizia, l’accertamento dei fatti era inesatto ed incompleto ai sensi dell’art. 49 lett. b PA, impedendo di stabilire con il necessario grado di verosimiglianza preponderante lo stato di salute e la residua capacità lavorativa del ricorrente. Il rinvio è stato disposto nel rispetto del diritto di partecipazione del ricorrente all’accertamento medico (art. 44 LPGA) e con indicazione che la perizia debba essere effettuata da periti indipendenti in Svizzera, conoscitori dei principi della medicina assicurativa svizzera (art. 7m OPGA; art. 72bis OAI). Le spese processuali non sono state prelevate e l’anticipo di fr. 800.- sarà restituito; l’UAIE dovrà inoltre rifondere al ricorrente fr. 2’800.- a titolo di spese ripetibili (art. 63 PA; art. 64 PA in combinazione con art. 14 cpv. 2 TS-TAF), poiché la parte ricorrente è reputata vincente sotto questo profilo anche in caso di rinvio per complemento istruttorio. La decisione è notevole perché conferma che l’assenza di una perizia specialistica richiesta esplicitamente dallo stesso servizio medico regionale costituisce motivo sufficiente per annullare la decisione amministrativa e ordinare un nuovo accertamento, anche quando il ricorrente non è stato visitato direttamente, purché i documenti esistenti non consentano una valutazione attendibile.

Regesto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 27 marzo 2025)

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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