Invalidità da nuova causa dopo revoca rendita: termine d'attesa di sei mesi applicabile (Art. 29 cpv. 1 LAI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 140 V 2 · BGE 140 V 2 · ATF 140 V 2
- Data
- 26.12.2013
- Numero d'incarto
- BGE 140 V 2
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un assicurato ticinese, nato nel 1956 e precedentemente beneficiario di una rendita intera AI per postumi di un infortunio alla mano sinistra, ha presentato una nuova domanda di prestazioni a causa di disturbi psichici (sindrome da attacchi di panico e ansia generalizzata). L'Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto a una nuova rendita, ma ne ha differito l'inizio di sei mesi dalla data della nuova richiesta, applicando il periodo d'attesa previsto dalla legge. L'assicurato ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale delle assicurazioni cantonale e poi al Tribunale federale, sostenendo che la rendita dovesse decorrere già allo scadere dell'anno di attesa o, in via analogica, dal giorno della nuova domanda, come previsto per le revisioni di rendite in corso.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che in caso di invalidità sopravvenuta per cause diverse da quelle che hanno portato alla precedente rendita (ora revocata), si tratta di un nuovo evento assicurativo. Di conseguenza, il diritto alla nuova rendita sorge al più presto sei mesi dopo la presentazione della nuova domanda, ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI.
La Corte ha ritenuto decisivo che la nuova incapacità lavorativa fosse causata da una problematica medica distinta (psichiatrica) rispetto a quella somatica (infortunio) che aveva giustificato la prima rendita temporanea. Poiché non si trattava di una revisione o di un riesame della stessa invalidità, ma di un secondo caso assicurativo, non era applicabile la regola speciale dell'art. 29bis OAI. Il ricorrente chiedeva l'applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, che consente un aumento della rendita dal mese della domanda se presentata entro sei mesi dal peggioramento. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che tale norma presuppone una rendita in corso; poiché la prestazione precedente era stata soppressa e riattivata solo dopo l'insorgenza della nuova invalidità, l'analogia era esclusa.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che il testo dell'art. 29 cpv. 1 LAI è chiaro e non ammette interpretazioni restrittive a favore dell'assicurato in questo contesto specifico. Sebbene lo scopo della legge sia incentivare l'annuncio tempestivo, ciò non giustifica l'eliminazione del termine d'attesa di sei mesi quando si verifica un nuovo evento assicurativo indipendente. La media retrospettiva, che può anticipare la scadenza dell'anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), non elimina il termine di carenza per l'inizio del versamento della rendita.
Regesto
Art. 29 Abs. 1 IVG; Art. 88 bis Abs. 1 lit. a IVV; nach Aufhebung einer befristeten Rente aus neuer Ursache wiederauflebende Invalidität. Beruht eine Invalidität auf anderen Gründen als denjenigen, welche zu einer früheren (zwischenzeitlich aufgehobenen) befristeten Rente führten, so handelt es sich um ein neues versichertes Ereignis. In diesem Fall wird die neue Rente frühestens nach sechs Monaten seit Neuanmeldung bei der Invalidenversicherung ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 IVG). Art. 88 bis Abs. 1 lit. a IVV ist nicht (auch nicht analogieweise) anwendbar (E. 5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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