Justizze.

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Justizze. Art. 28 LAI

Tribunale amministrativo federale

Cittadino italiano residente all'estero richiede rendita per invalidità: perizia pluridisciplinare confermata, grado d'invalidità nullo poiché reddito da invalido superiore a quello da valido (art. 28 cpv. 2 LAI)

Data
08.11.2019
Numero d'incarto
C-4925/2018
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 37 LTAF Art. 63 PA Art. 65 PA Art. 3 TS-TAF Art. 12 TS-TAF Art. 14 TS-TAF

Riassunto

Un cittadino italiano residente all’estero ha presentato ricorso contro la decisione dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) che aveva respinto la sua domanda di rendita per invalidità. Il ricorrente contestava la perizia pluridisciplinare del Servizio di accertamento medico (SAM) del 16 gennaio 2018, sostenendo che fosse lacunosa, in particolare sul versante reumatologico, e che non avesse adeguatamente considerato il peggioramento del suo stato di salute. Ha altresì prodotto nuove perizie di parte e referti specialistici successivi alla decisione impugnata, tra cui RM, valutazioni otorinolaringoiatriche e psichiatriche, per dimostrare un aggravamento delle sue condizioni. L’UAIE ha difeso la decisione impugnata sostenendo che la perizia del SAM era completa, attendibile e sufficientemente fondata, e che le nuove prove non mettevano in discussione le conclusioni raggiunte. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, motivando la propria indigenza con la vendita forzata del proprio immobile e l’impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell’UAIE. Ha ritenuto che la perizia pluridisciplinare del SAM del 16 gennaio 2018, basata su esami approfonditi e su una discussione esaustiva tra i diversi specialisti, goda di piena forza probatoria e che non vi siano indizi concreti atti a metterne in dubbio l’affidabilità. Ha confermato l’assenza di patologie neurologiche organiche, psichiatriche o reumatologiche con incidenza sulla capacità lavorativa, evidenziando in particolare l’amplificazione dei sintomi di grado elevato, accertata tramite test specifici ed esaurientemente discussa tra i periti. Ha riconosciuto una residua capacità lavorativa del 70% nella precedente attività di cameriere, purché svolta in un ambiente non rumoroso, e del 100% in attività sostitutive leggere ed ergonomiche. Per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità, ha confermato il reddito da valido di fr. 51'000.-, indicato dall’ex datore di lavoro, e il reddito da invalido di fr. 59'807.80 per l’anno 2014, calcolato sulla base delle tabelle TA1 del 2014, applicando le riduzioni giurisprudenziali del 10%. Il confronto ha dato un grado d’invalidità nullo, poiché il reddito da invalido risulta superiore a quello da valido. Ha altresì rilevato l’assenza di volontà soggettiva di reintegrazione professionale, constatata dai periti del SAM e corroborata dalle dichiarazioni del ricorrente stesso, che non ha mai tentato un reinserimento lavorativo né ha manifestato disponibilità a sottoporsi a misure di integrazione. La decisione si fonda sui principi di valutazione dell’invalidità economica di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e art. 8 LPGA, sul metodo del raffronto dei redditi di cui all’art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell’art. 28 cpv. 2 LAI, e sulle condizioni per il diritto alla rendita di cui all’art. 28 cpv. 1 LAI. Il ricorso è stato respinto perché non soddisfa le condizioni di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, ossia l’incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno e l’invalidità almeno del 40% al termine di tale anno. In merito ai costi, il Tribunale ha deciso che non si prelevano spese processuali, ma ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, designando l’avvocato Davide Fagetti come patrocinatore d’ufficio e attribuendogli un’indennità globale di fr. 3'800.-. Questa decisione è notevole per la conferma della piena forza probatoria di una perizia pluridisciplinare ben strutturata e per l’applicazione rigorosa del principio secondo cui l’invalidità è un concetto economico-giuridico, non medico, e che il grado d’invalidità si determina esclusivamente attraverso il raffronto dei redditi.

Regesto

Diritto alla rendita

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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