Justizze.

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Justizze. Art. 42 LAVS

Tribunale amministrativo federale

Rendita straordinaria AI e assegno per grandi invalidi soppressi per trasferimento all’estero: mancanza di domicilio e dimora abituale in Svizzera e impossibilità di esportazione anche in base alla convenzione con E._______ (art. 39 cpv. 1 LAI, art. 42 cpv. 1 LAVS, art. 42 LAI)

Data
06.06.2017
Numero d'incarto
C-265/2016
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 3 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 42 LAVS Art. 8 LPGA Art. 9 LPGA Art. 13 LPGA Art. 23 LPGA Art. 59 LPGA Art. 1 LAI Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 40 LAI Art. 42 LAI Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 19 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 40 PCF

Riassunto

Una cittadina svizzera interdetta, rappresentata dal padre, ha impugnato la decisione dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) che ha soppresso, con effetto dal 1° novembre 2015, la sua rendita straordinaria di invalidità e l’assegno per grandi invalidi. La ricorrente sosteneva che tali prestazioni dovessero essere esportabili in virtù della convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la repubblica di E._______, che il trasferimento all’estero non era una scelta libera ma dettata da esigenze assistenziali, e che avrebbe comunque diritto a una rendita ordinaria poiché aveva versato contributi AVS/AI per nove anni. L’autorità inferiore aveva negato ogni diritto alle prestazioni, ritenendo che la residenza all’estero comportava la perdita del requisito di domicilio e dimora abituale in Svizzera, che la convenzione non prevedeva l’esportabilità delle prestazioni in questione e che non era soddisfatto il requisito contributivo minimo per la rendita ordinaria. Il Tribunale amministrativo federale ha esaminato la legittimità della decisione impugnata sulla base della situazione fattuale esistente al momento della sua emanazione.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la soppressione della rendita straordinaria e dell’assegno per grandi invalidi con effetto dal 1° novembre 2015. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente, con il padre, vive in E._______ dal 1° novembre 2015 e che tale trasferimento ha comportato l’acquisizione di un nuovo domicilio, come dimostrato dall’intenzione di stabilirsi durevolmente nel paese per garantire assistenza continua in vista della possibile scomparsa del padre, unico familiare rimasto. Ha altresì stabilito che il domicilio derivato dei maggiorenni sotto curatela generale ai sensi dell’art. 26 CC non è applicabile per le prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità, poiché la norma è limitata al luogo di costituzione della curatela e non può sostituire il domicilio effettivo richiesto dalle disposizioni di diritto sociale (art. 13 LPGA, art. 23 cpv. 1 CC). Inoltre, la ricorrente non soddisfa la condizione di dimora abituale in Svizzera, né ricorre alcuna delle eccezioni giurisprudenziali (come motivi imperativi o forza maggiore), dato che il trasferimento è stato motivato da ragioni familiari comprensibili ma non rientranti nelle ipotesi previste (art. 13 cpv. 2 LPGA, DTF 141 V 530 consid. 5.3). Ha inoltre confermato che la Convenzione di sicurezza sociale con E._______ esclude espressamente l’esportabilità di tali prestazioni (art. 5 cpv. 2 della convenzione), in linea con la giurisprudenza consolidata secondo cui queste prestazioni non contributive sono strettamente legate al territorio svizzero per ragioni economiche e sociali (DTF 142 V 2, DTF 141 V 530). Infine, ha escluso il diritto alla rendita ordinaria perché la ricorrente non ha versato contributi AVS/AI per almeno un anno intero prima dell’evento assicurato, avvenuto il 7 luglio 2003, e i contributi versati successivamente non sono computabili ai fini del requisito contributivo (art. 36 cpv. 1 LAI, art. 29bis cpv. 1 LAVS). Le spese processuali sono state condonate per la particolare situazione di indigenza della ricorrente, priva di qualsiasi reddito oltre alle prestazioni sopresse.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.