Tribunale amministrativo federale
Assicurato italiano residente in Italia subisce grave trauma cranico in Svizzera: diritto alla rendita intera d'invalidità confermato fino al 30 settembre 2015, ma necessario complemento istruttorio pluridisciplinare per valutare il grado di invalidità successivo (art. 28 cpv. 1 LAI)
- Data
- 21.11.2019
- Numero d'incarto
- C-7018/2017
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 59 LPGA Art. 60 LPGA Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 25 OAI Art. 88a OAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 61 PA Art. 62 PA
Riassunto
Un cittadino italiano, residente in Italia, aveva lavorato in Svizzera fino al 30 giugno 2015 e aveva subito un grave infortunio sul lavoro il 7 luglio 2010, con trauma cranio-facciale e conseguenze neurologiche, psichiatriche e sensoriali. L’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) gli aveva riconosciuto una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2015 e una mezza rendita a decorrere dal 1° ottobre 2015. Il ricorrente aveva impugnato la decisione chiedendo almeno tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2015, contestando la carente istruttoria medica, in particolare per quanto riguardava i disturbi psichici, neurologici, ortopedici e otorinolaringoiatrici, nonché la determinazione del reddito da valido. L’UAIE aveva difeso la propria decisione, sostenendo che i rapporti medici esistenti erano sufficienti e che il calcolo del reddito era corretto.
Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso: ha confermato la rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2015, poiché tale periodo non era contestato dalle parti ed era pienamente suffragato dagli atti, in particolare dalla documentazione medica relativa all’infortunio del 7 luglio 2010, alle sue gravi conseguenze (trauma cranio-facciale, contusione cerebrale bifrontale, ematoma sottodurale, fratture pluriframmentarie) e ai successivi tentativi falliti di reinserimento lavorativo. Ha invece annullato la decisione relativa alla mezza rendita a decorrere dal 1° ottobre 2015, ritenendo carente l’istruttoria medica dell’UAIE. In particolare, l’istruttoria non ha sufficientemente approfondito l’impatto sulla capacità lavorativa residua di tre aspetti fondamentali: le alterazioni degenerative della colonna lombare, non riconducibili all’infortunio ma comunque causanti incapacità lavorativa e documentate già nel 2011; la capacità lavorativa in attività adattate dal punto di vista neurologico, poiché il neurologo M._______ non si era espresso in merito nonostante la richiesta esplicita dell’INSAI; e l’effetto congiunto dell’anosmia, ipogeusia e parageusia post-traumatica sulla capacità lavorativa, per i quali gli accertamenti specialistici erano stati limitati e non conclusivi. Per questi motivi, ai sensi degli artt. 13, 30 e 31 OAI, 17 LPGA, 28 cpv. 1 e 28 cpv. 2 LAI, 43 cpv. 1 LPGA, 61 cpv. 1 PA, 62 cpv. 4 PA, 63 cpv. 4 PA, 64 cpv. 1 PA, 7 cpv. 1 e 7 cpv. 2 LPGA, 8 cpv. 3 LPGA, 16 LPGA, 17 LPGA, 19 LPGA, 20 LPGA, 37 LTAF, 4 cpv. 1 e 4 cpv. 2 LAI, 5 PA, 59 LPGA, 60 LPGA, 88a cpv. 1 OAI, il Tribunale ha disposto il rinvio degli atti all’UAIE affinché proceda al necessario complemento istruttorio tramite una perizia pluridisciplinare in reumatologia/ortopedia, neurologia, psichiatria e otorinolaringoiatria in Svizzera, tenendo conto dell’effetto congiunto delle patologie. L’UAIE dovrà quindi pronunciarsi nuovamente sul grado di invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2015, sulla base di tali nuovi accertamenti. Per quanto riguarda la questione economica, il Tribunale ha respinto la censura relativa al reddito da valido, ritenendo corretta la determinazione basata sugli ultimi redditi effettivamente percepiti prima dell’infortunio, senza includere indennità saltuarie per vitto e alloggio. Il ricorrente, pur avendo ottenuto solo in parte il proprio obiettivo, è stato riconosciuto vincente in causa e pertanto ha diritto al rimborso dell’anticipo di spese processuali di CHF 800.- e a un’indennità a titolo di spese ripetibili di CHF 2'800.- a carico dell’UAIE. La decisione è notevole perché ribadisce l’obbligo dell’autorità di procedere a un’istruttoria medica completa e aggiornata, soprattutto quando il caso presenta patologie multiple e interconnesse, e conferma che il rinvio per complemento istruttorio costituisce una vittoria parziale per il ricorrente in materia di prestazioni assicurative.
Regesto
Valutazione dell'invalidità
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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