Tribunale amministrativo federale
Cittadina italiana residente all'estero chiede revisione della rendita di invalidità: peggioramento dello stato di salute non dimostrato oltre il periodo già riconosciuto (art. 17 cpv. 1 LPGA)
- Data
- 17.11.2016
- Numero d'incarto
- C-3767/2014
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 43 LPGA Art. 1 C-3767/2014 Art. 4 CE Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 57 LAI Art. 59 LAI Art. 49 OAI Art. 87 OAI Art. 88a OAI Art. 88bis OAI Art. 65 PA Art. 277 CC Art. 328 CC
Riassunto
Una cittadina italiana, residente all’estero e beneficiaria di una mezza rendita di invalidità svizzera, ha presentato una domanda di revisione per ottenere una rendita intera, sostenendo un peggioramento del suo stato di salute legato a una patologia epatica diffusa e a nuove affezioni ortopediche alle mani. L’autorità inferiore (UAIE) aveva riconosciuto una rendita intera solo per il periodo dal 1° novembre 2013 al 30 aprile 2014, confermando poi la mezza rendita a partire dal 1° maggio 2014. La ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contestando la valutazione medica e producendo ulteriore documentazione clinica relativa a interventi chirurgici agli arti superiori avvenuti dopo la decisione impugnata. Il Tribunale ha dovuto stabilire se il grado di invalidità fosse effettivamente peggiorato in modo notevole dopo febbraio 2014, giustificando una rendita intera anche oltre il 30 aprile 2014.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione dell’UAIE. Ha ritenuto che non vi fosse alcun cambiamento significativo dello stato di salute epatica della ricorrente dopo febbraio 2014, poiché le valutazioni mediche successive — in particolare quelle dei dottori I._______ (6 gennaio 2014) e L._______ (28 gennaio 2014) — attestavano una capacità lavorativa residua del 50% in attività leggere, in linea con le conclusioni già emerse nelle precedenti revisioni, compresa quella del 24 febbraio 2012. Il Tribunale ha quindi applicato l’art. 17 cpv. 1 LPGA, secondo cui la revisione della rendita richiede una modifica notevole del grado di invalidità, e ha concluso che tale condizione non era soddisfatta per il periodo successivo al 30 aprile 2014. Ha altresì escluso che la documentazione ortopedica prodotta pendente causa — relativa a interventi alle mani avvenuti da ottobre 2014 — fosse strettamente connessa alla patologia epatica oggetto della prestazione e potesse influire retrospettivamente sulla valutazione della capacità lavorativa al momento della decisione impugnata, conformemente all’art. 41 PA e all’art. 42 PA. Per questo motivo, tali elementi sono stati dichiarati estranei al potere di cognizione del Tribunale, pur rimandando l’incarto all’UAIE per un eventuale accertamento autonomo ai sensi dell’art. 12.3 della decisione. Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, riconoscendo lo stato di indigenza della ricorrente sulla base del suo reddito mensile di CHF 783.– (mezza rendita) e di un minimo esistenziale adeguato al costo della vita in Italia, pari a CHF 907.20.–, come previsto dall’art. 65 cpv. 1 PA in combinazione con l’art. 37 LTAF. La decisione è notevole perché chiarisce i limiti della cognizione del Tribunale su fatti sopravvenuti e ribadisce che la semplice produzione di nuovi referti medici non basta a dimostrare una modifica notevole del grado di invalidità quando questi non riguardano la patologia fondamentale oggetto della prestazione.
Regesto
Diritto alla rendita
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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