Justizze.

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Justizze. Art. 8a LAI

Tribunale amministrativo federale

Ricorrente con diagnosi di disturbo da dolore somatoforme: soppressione della rendita d'invalidità confermata in applicazione della lettera a delle disposizioni finali della 6a revisione della LAI (art. 5 cpv. 1 lett. a disposizioni finali LAI)

Data
01.03.2017
Numero d'incarto
C-4391/2013
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 7 LPGA Art. 17 LPGA Art. 1 C-4391/2013 Art. 7 LAI Art. 8a LAI Art. 28 LAI

Riassunto

Una cittadina portoghese, residente in Spagna, beneficiava di una rendita d'invalidità svizzera dal 2002, riconosciuta sulla base di una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme. Nel 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso la rendita, applicando la lettera a delle disposizioni finali della 6a revisione della Legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). La ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contestando il miglioramento dello stato di salute e chiedendo il mantenimento o il ripristino della rendita. Era in discussione se la revisione fosse legittima e se i presupposti per la soppressione della prestazione fossero soddisfatti.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la soppressione della rendita d'invalidità. Ha ritenuto che la rendita era stata originariamente concessa sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata, ossia il disturbo da dolore somatoforme, condizione che rientra espressamente nel campo di applicazione della lettera a cpv. 1 delle disposizioni finali della 6a revisione della LAI. La revisione è risultata legittima anche perché, al 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la ricorrente non aveva ancora compiuto 55 anni e percepiva la rendita da meno di 15 anni, quindi non rientrava nelle eccezioni previste dalla lettera a cpv. 4 delle stesse disposizioni finali. L'accertamento medico, basato su una perizia reumatologica e una psichiatrica del 2012 e su una valutazione interdisciplinare, ha concluso che la ricorrente possiede una capacità lavorativa residua dell'80% sia nella sua precedente attività di operaia di fabbrica che in qualsiasi altra attività sostitutiva adeguata, determinando un'incapacità lavorativa del 20%. Le perizie sono state giudicate conformi ai criteri della nuova giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 141 V 281) e idonee come mezzi di prova, mentre i certificati medici prodotti dalla ricorrente non hanno fornito elementi oggettivi atti a metterne in discussione le conclusioni. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha mai manifestato la volontà di sottoporsi a misure di reintegrazione professionale, né ha dimostrato di aver cercato di sfruttare la propria capacità lavorativa residua, circostanza che esclude il diritto a tali provvedimenti ai sensi degli articoli 8a LAI e 7 cpv. 1 LAI. Le spese processuali di fr. 400.- sono state poste a carico della ricorrente, soccombente. La decisione è notevole per l'applicazione rigorosa dei criteri di revisione introdotti dalla 6a revisione della LAI nei casi di sindromi psicosomatiche e per la conferma che la mancanza di motivazione soggettiva al reinserimento può costituire un ostacolo insuperabile all'accesso ai provvedimenti di reintegrazione.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.