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Justizze. Art. 28 LAI

Tribunale amministrativo federale

Cittadina italiana residente in Italia, ex lavoratrice in Svizzera, chiede rendita d'invalidità illimitata dopo il 31 gennaio 2021: capacità lavorativa dell'80% in attività confacente allo stato di salute esclude il diritto (art. 28 cpv. 1 LAI)

Data
04.03.2024
Numero d'incarto
C-368/2022
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 1 ALC Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 29 LPGA Art. 59 LPGA Art. 60 LPGA Art. 1 LAI Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 88a OAI Art. 48 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 93 LEF

Riassunto

Una cittadina italiana, ex lavoratrice in Svizzera dal 1981 al 2019, ha interrotto l’attività lavorativa il 5 luglio 2019 per motivi di salute e ha presentato richiesta di rendita d’invalidità svizzera il 3 marzo 2020. L’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, ma ha negato il diritto a una rendita successiva a tale data. La ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sostenendo di essere totalmente e permanentemente inabile al lavoro anche dopo il 31 gennaio 2021 a causa di patologie fisiche e psichiche. In particolare, ha allegato rapporti medici del 2021 e 2022 che attestavano un’inabilità lavorativa del 100%. L’UAIE ha contestato tali documenti, ritenendoli non idonei a modificare la valutazione precedente.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell’UAIE. Ha ritenuto che la perizia bidisciplinare del 31 maggio 2021 del Servizio accertamento medico (SAM), confermata dal medico del Servizio medico regionale (SMR) nel rapporto del 9 giugno 2021, costituisce la base probatoria più affidabile. Tale perizia ha diagnosticato un episodio depressivo di grado lieve, sindrome cervicospondilogena cronica, sindrome lombospondilogena cronica, poliartrosi delle dita e metatarsalgie bilaterali, con ripercussione sulla capacità lavorativa, e ha stabilito una capacità lavorativa del 33% nell’attività abituale e dell’80% in un’attività confacente allo stato di salute a partire dal 28 ottobre 2020. I documenti medici prodotti in sede di ricorso — tra cui la relazione di visita medico-legale del 4 novembre 2021 e la certificazione psichiatrica del 21 gennaio 2022 — non hanno apportato nuovi elementi clinici oggettivi rispetto alla perizia del maggio 2021 e sono stati valutati come non idonei a giustificare una diversa conclusione, poiché fondati su una valutazione dell’invalidità secondo il sistema italiano, non conciliabile con il sistema svizzero. Il calcolo del grado d’invalidità, effettuato secondo il metodo generale del confronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA in combinazione con l’art. 28a cpv. 1 LAI, ha portato a un valore del 24,78%, inferiore alla soglia del 40% richiesta dall’art. 28 cpv. 1 lett. c LAI per il diritto alla rendita. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, poiché non sussiste il requisito della durata minima dell’incapacità lavorativa necessaria per il riconoscimento di una rendita d’invalidità svizzera oltre il 31 gennaio 2021.

La ricorrente ha ottenuto l’assistenza giudiziaria, ossia la dispensa dal pagamento delle spese processuali, in quanto la sua situazione economica — caratterizzata da un’indennità di disoccupazione mensile di fr. 1'088.95, da un fabbisogno mensile stimato di fr. 1'822.40 e da un saldo bancario di fr. 9'423.— è risultata compatibile con lo stato di bisogno ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA, e la sua sostanza non è esigibile per far fronte alle spese giudiziarie, essendo ampiamente inferiore alla riserva di soccorso minima di fr. 20'000.- riconosciuta dalla giurisprudenza.

La decisione è notevole perché conferma l’applicazione rigorosa del metodo del confronto dei redditi e ribadisce che i referti medici stranieri, se non conformi ai criteri di valutazione svizzeri, non possono sostituire la perizia specialistica svizzera, neppure quando attestano un’inabilità totale e permanente.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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