Riscatto anni contribuzione con eccedenza prestazione libero passaggio: principio solidarietà non giustifica trattenuta importo non necessario (art. 49 cpv. 2 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 134 V 359 · BGE 134 V 359 · ATF 134 V 359
- Data
- 26.08.2008
- Numero d'incarto
- BGE 134 V 359
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un ex direttore affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino dal 1° settembre 1991 ha ricevuto dalla precedente cassa federale una prestazione di libero passaggio di fr. 261'546.10, utilizzata interamente per riscattare anni di affiliazione fittizia fino al 1974. Scoprendo nell'autunno 2002 che tale somma eccedeva l'importo necessario per ottenere le prestazioni massime statutarie, l'assicurato ha richiesto il rimborso dell'eccedenza di fr. 58'293.70 più interessi legali dal 1° settembre 1991. La Cassa pensioni cantonale ha rifiutato il rimborso invocando il principio di solidarietà proprio dei sistemi a primato di prestazioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge federale sul libero passaggio nel 1995, sostenendo che tutti gli anni di assicurazione dovessero avere identico valore indipendentemente dalla modalità di acquisizione. Il Tribunale delle assicurazioni ticinese ha accolto il ricorso ordinando il versamento dell'eccedenza su conto di libero passaggio intestato all'assicurato.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Cassa pensioni confermando la sentenza cantonale che riconosceva all'assicurato il diritto al rimborso dell'eccedenza della prestazione di libero passaggio non necessaria al conseguimento delle prestazioni massime. I giudici hanno ritenuto che il principio di solidarietà, pur presente nel sistema di finanziamento a primato di prestazioni vigente nel 1991 caratterizzato da contributi uguali per tutti gli assicurati indipendentemente dall'età, non potesse da solo giustificare la trattenuta dell'importo eccedente in assenza di una chiara base legale o statutaria che imponesse espressamente tale obbligo di riscatto integrale.
La Corte ha confermato la giurisprudenza stabilita con la sentenza B 18/88 del 4 dicembre 1989, secondo cui l'istituto di previdenza può limitare i diritti degli assicurati solo nella misura oggettivamente necessaria all'attuazione dei rapporti previdenziali ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 della legge federale sulla previdenza professionale. La presunta disparità di trattamento tra assicurati che hanno riscattato anni e quelli affiliati precocemente è stata considerata solo apparente, poiché questi ultimi hanno beneficiato della copertura dei rischi morte e invalidità per gli anni precedenti l'affiliazione effettiva, mentre chi riscatta anni inutili non ha goduto di analoga copertura retroattiva.
Non è stata accolta l'applicazione analogica della sentenza B 63/01 invocata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, poiché nel caso in esame mancava l'elemento di volontarietà presente in quella fattispecie, dove l'assicurato aveva liberamente rinunciato al pensionamento anticipato dopo aver versato la somma di riscatto. Nel presente procedimento l'assicurato non aveva esercitato alcuna scelta libera riguardo all'utilizzo dell'eccedenza, rendendo inapplicabile il principio dell'equivalenza collettiva invocato dalla Cassa ricorrente per giustificare la trattenuta dell'importo superiore al necessario per il raggiungimento del 60% dell'ultimo stipendio assicurato previsto dagli statuti applicabili.
Regesto
Art. 49 Abs. 2 BVG; Art. 8 Abs. 1 BV; Einkauf von Beitragsjahren und Prinzip der Solidarität; vor Inkrafttreten des FZG erlassene statutarische Bestimmungen. Im vorliegenden Fall lässt sich die Einbehaltung der Freizügigkeitsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung, welche zur Erlangung der vollen Altersleistungen nicht benötigt wird, nicht durch das Prinzip der Solidarität rechtfertigen (Bestätigung der mit Urteil B 18/88 vom 4. Dezember 1989 begründeten Rechtsprechung; E. 8.6). Regeste Art. 49 al. 2 LPP; art. 8 al. 1 Cst.; rachat d'années de cotisations et principe de la solidarité; dispositions statutaires antérieures à l'entrée en vigueur de la LFLP. Dans le cas d'espèce, le principe de la solidarité ne peut justifier le refus par la nouvelle institution de prévoyance de restituer à la personne assurée le montant de la prestation de libre passage - versée par la précédente institution - qui n'est pas nécessaire au rachat de la totalité des prestations réglementaires (confirmation de la jurisprudence rendue à l'arrêt B 18/88 du 4 décembre 1989; consid. 8.6). Regesto Art. 49 cpv. 2 LPP; art. 8 cpv. 1 Cost.; riscatto di anni di contribuzione e principio di solidarietà; disposizioni statutarie precedenti l'entrata in vigore della LFLP. Nel caso di specie il principio di solidarietà non poteva giustificare la trattenuta, da parte dell'istituto di previdenza, dell'importo della prestazione di libero passaggio - proveniente dal precedente istituto - non necessario al riscatto delle prestazioni massime (conferma della giurisprudenza resa con la sentenza B 18/88 del 4 dicembre 1989; consid. 8.6).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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