Justizze.

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Justizze. Art. 127 Cost

Tribunale federale

Proprietari di fondi con 50 o più posteggi contestano la tassa di collegamento per trasporti pubblici: imposta d'orientamento conforme alla Costituzione federale (art. 127 cpv. 2 Cost.)

Data
25.03.2020
Numero d'incarto
2C_731/2016
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 3 Cost Art. 8 Cost Art. 9 Cost Art. 26 Cost Art. 27 Cost Art. 36 Cost Art. 42 Cost Art. 106 Cost Art. 126 Cost Art. 127 Cost Art. 134 Cost Art. 127 Cost. Art. 35d LTP Art. 35e LTP Art. 2 LTPub Art. 5 LTPub Art. 11 LTPub Art. 30 LTPub Art. 35 LTPub Art. 35a LTPub Art. 35b LTPub Art. 35c LTPub Art. 35e LTPub Art. 35f LTPub Art. 35g LTPub Art. 35h LTPub Art. 35i LTPub Art. 35l LTPub Art. 35r LTPub Art. 35t LTPub Art. 36 PC Art. 40 PC Art. 3 RLst Art. 4 RLst Art. 51 RLst Art. 60 RLst Art. 35g RLst. Art. 1 RTColl Art. 3 RTColl Art. 7 RTColl

Riassunto

Quattro proprietari e conduttori di fondi con numerosi posteggi (da 144 a 2000) hanno impugnato davanti al Tribunale federale la modifica della legge ticinese sui trasporti pubblici e il nuovo regolamento sulla tassa di collegamento, adottati nel 2015 e 2016. Hanno sostenuto che la tassa viola vari diritti costituzionali, tra cui il principio di uguaglianza, il divieto di arbitrio, la garanzia della proprietà privata e la libertà economica, poiché colpisce in modo selettivo solo chi possiede almeno 50 posteggi, esclude i posteggi per abitazioni e si applica solo in determinati Comuni. Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della tassa come strumento di politica pubblica per ridurre il traffico e migliorare la mobilità.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, ritenendo che la tassa di collegamento sia una legittima imposta speciale a destinazione vincolata con scopo d'orientamento, finalizzata a ridurre il traffico veicolare privato nelle ore di punta e a incentivare l'uso dei trasporti pubblici. La tassa è stata giudicata conforme alla Costituzione federale perché il suo assoggettamento è limitato ai Comuni con problemi documentati di traffico e inquinamento, basati su dati scientifici della Sezione della mobilità e dell'Osservatorio ambientale, e perché l'esclusione dei posteggi al servizio di abitazioni è giustificata dal minor impatto sul traffico rispetto a quelli per dipendenti e clienti. La soglia di 50 posteggi è stata ritenuta obiettivamente fondata per garantire l'efficacia orientativa della tassa e la sua fattibilità amministrativa, evitando di colpire indiscriminatamente piccole attività con impatto trascurabile sulla rete viaria. La legge prevede un periodo di prova triennale con valutazione ex post da parte del Gran Consiglio, il che consente di correggere eventuali squilibri e conferisce alla misura una sufficiente protezione costituzionale. I ricorrenti non hanno fornito elementi probatori per dimostrare che la tassa sia confiscatoria o proibitiva, né che violi il principio di uguaglianza in modo ingiustificato, dato che la differenziazione territoriale e soggettiva è supportata da motivi seri e oggettivi legati agli obiettivi di politica ambientale e della mobilità. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono state poste a carico dei ricorrenti in solido. La decisione è notevole perché conferma la legittimità di strumenti fiscali mirati a modificare comportamenti individuali nell'interesse pubblico, purché inseriti in un quadro coerente di politiche complementari e sottoposti a verifica periodica.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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