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Justizze. Art. 127 Cost

Tribunale federale

Tassa di collegamento ticinese sui posteggi: conformità al principio di uguaglianza fiscale grazie a periodo di prova triennale (Art. 127 Cost.)

Data
25.03.2020
Numero d'incarto
2C_667/2016
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 106 LTF Art. 8 Cost Art. 127 Cost Art. 127 Cost.

Riassunto

La G.________ SA, proprietaria di fondi edificati ed edificabili nel Cantone Ticino con oltre 150 posteggi per autovetture, impugna davanti al Tribunale federale la modifica del 14 dicembre 2015 della legge sui trasporti pubblici (LTPub) e il regolamento sulla tassa di collegamento (RTColl) entrati in vigore il 1° agosto 2016. La normativa introduce una tassa giornaliera per posto auto destinata ai proprietari di fondi con almeno 50 stalli veicolari situati in comuni soggetti al regolamento cantonale sui posteggi privati, con aliquote differenziate tra personale e visitatori. La ricorrente contesta la natura giuridica del tributo, ritenendolo un'imposta occulta priva di base legale sufficiente, e ne censura la violazione dei principi di legalità fiscale, uguaglianza di trattamento, libertà economica e garanzia della proprietà privata, evidenziando in particolare l'ingiustificata soglia di assoggettamento a 50 posteggi e la limitata applicazione territoriale.

Il Tribunale federale respinge il ricorso in materia di diritto pubblico nella misura in cui è ammissibile, confermando la compatibilità della tassa di collegamento ticinese con il diritto federale. Il Tribunale qualifica il tributo come imposta speciale a destinazione vincolata con scopo d'orientamento (Lenkungssteuer), volta a ridurre l'attrattiva dei posteggi privati e incentivare l'uso dei trasporti pubblici nelle zone urbane sature, anziché come contributo causale o imposta di rivalsa dei costi. Tale qualificazione giustifica l'applicazione dei principi fiscali sanciti dall'articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale.

La Corte ritiene fondata su motivi oggettivi la differenziazione territoriale che limita il prelievo ai soli comuni interessati da saturazione viaria e inquinamento atmosferico, basata su criteri scientifici precisi contenuti nel regolamento cantonale sui posteggi privati. Sebbene la soglia di assoggettamento fissata a 50 posteggi sollevi perplessità sotto il profilo dell'uguaglianza di trattamento ex articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale, creando una disparità significativa tra chi possiede 49 e chi possiede 50 stalli, tale scelta è tutelata dal contesto politico globale di riorientamento della mobilità cantonale. Elemento decisivo per la conformità costituzionale è l'introduzione di un periodo di prova triennale previsto dall'articolo 35t LTPub, che obbliga il Consiglio di Stato a valutare l'efficacia finanziaria e ambientale del tributo prima della conferma definitiva da parte del Gran Consiglio, permettendo eventuali correttivi.

Sono inoltre respinte le censure relative alla presunta natura confiscatoria dell'imposizione, poiché la ricorrente non ha dimostrato di essere privata della sostanza patrimoniale, e quelle concernenti la procedura di accertamento affidata alla Sezione della mobilità, ritenute immotivate ai sensi degli articoli 42 capoverso 2 e 106 capoverso 2 della Legge sul Tribunale federale. Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste a carico della ricorrente soccombente.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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