Justizze.

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Justizze. Art. 7 LAID

Tribunale federale

Ticino introduce un freno al valore locativo basato sulle entrate in contanti: violazione del principio di uguaglianza e della soglia minima costituzionale del 60% del valore di mercato (art. 8 cpv. 1 Cost., art. 127 cpv. 2 Cost., art. 7 cpv. 1 LAID)

BGE / ATF / DTF
DTF 148 I 286 · BGE 148 I 286 · ATF 148 I 286
Data
01.01.2022
Numero d'incarto
BGE 148 I 286
Corte
CH_BGE_001
Esito
Accolto

Norme determinanti

Art. 8 Cost Art. 127 Cost Art. 7 LAID Art. 20 StG/TI Art. 7 StHG

Riassunto

A. e B. hanno proposto un ricorso in materia di diritto pubblico contro il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, contestando l’articolo 20 capoverso 4 della legge tributaria ticinese (LT/TI), entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Tale norma prevede che, per i contribuenti con una sostanza imponibile inferiore a 500'000 franchi e su loro richiesta, il valore locativo imponibile possa essere fissato al massimo al 30 % delle entrate in contanti. I ricorrenti sostengono che tale disposizione viola il principio di uguaglianza e i principi costituzionali sull’imposizione secondo la capacità economica, nonché la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Il Consiglio di Stato ticinese ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Tribunale federale ha annullato l’articolo 20 capoverso 4 della legge tributaria ticinese (LT/TI), ammettendo il ricorso. La norma è incostituzionale perché fissa il valore locativo imponibile in base a una percentuale delle "entrate in contanti", anziché riferirsi al valore di mercato, come richiesto dall’articolo 8 capoverso 1 e dall’articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale per garantire la parità di trattamento tra proprietari di immobili e inquilini. Inoltre, la giurisprudenza costante del Tribunale federale stabilisce che il valore locativo cantonale non può scendere al di sotto del 60 % del valore di mercato in nessun singolo caso, ma l’articolo 20 cpv. 4 LT/TI non contiene alcuna riserva in tal senso e non garantisce il rispetto di tale soglia minima assoluta. La norma viola anche l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), che esige il rispetto dei principi costituzionali citati. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore cantonale, quali la mitigazione di casi di rigore, non possono legittimare una violazione di tali limiti costituzionali, poiché lo spazio di manovra dei Cantoni in questo ambito è esaurito. Il Tribunale federale ha quindi dichiarato l’incostituzionalità della norma e ne ha disposto l’annullamento.

La decisione conferma la natura vincolante della soglia del 60 % del valore di mercato come limite invalicabile per qualsiasi regolamentazione cantonale sul valore locativo, indipendentemente dagli obiettivi fiscali o sociali perseguiti. Essa chiarisce che il criterio delle entrate in contanti è incompatibile con il fondamento costituzionale dell’imposizione del valore locativo e che la semplice esistenza di norme analoghe in altri Cantoni non ne garantisce la conformità al diritto superiore.

Regesto

Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV; Art. 7 Abs. 1 StHG; "Begrenzung der Auswirkung des Eigenmietwerts"; abstrakte Kontrolle von Art. 20 Abs. 4 des Tessiner Steuergesetzes vom 21. Juni 1994 (StG/TI), wonach der steuerbare Eigenmietwert bei einem steuerbaren Vermögen von weniger als 500'000 Franken und auf Antrag des Steuerpflichtigen maximal 30 % der Bareinnahmen betragen darf. Die Besteuerung des Eigenmietwerts ergibt sich aus Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV. Sie zielt insbesondere darauf ab, die Gleichbehandlung von Personen, die in ihrer eigenen Immobilie wohnen, und Mietern zu gewährleisten. Die Grenze, welche von der kantonalen Besteuerung nicht unterschritten werden darf, liegt bei 60 % des Marktwerts und muss in jedem Einzelfall eingehalten werden (E. 4). Feststellung eines Verstosses gegen Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV sowie Art. 7 Abs. 1 StHG, da sich Art. 20 Abs. 4 StG/TI nicht auf das Kriterium des Marktwerts, sondern auf einen Prozentsatz der "Bareinnahmen" bezieht und auch keinen Vorbehalt hinsichtlich der Einhaltung des von der Rechtsprechung geforderten Mindestsatzes von 60 % enthält (E. 5). Regeste Art. 8 al. 1 et art. 127 al. 2 Cst.; art. 7 al. 1 LHID; "frein à l'impact de la valeur locative"; contrôle abstrait de l'art. 20 al. 4 de la loi fiscale tessinoise du 21 juin 1994 (LF/TI), selon lequel, lorsque la fortune imposable est inférieure à 500'000 francs et à la demande du contribuable, la valeur locative imposable s'élève au maximum à 30 % des "recettes en espèces". L'imposition de la valeur locative se justifie par la nécessité de respecter les articles 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. Elle vise notamment à assurer l'égalité de traitement entre les personnes vivant dans un immeuble dont elles sont les propriétaires et les locataires. A cet effet, la limite en dessous de laquelle il n'est pas permis de descendre en matière d'impôt cantonal est de 60 % de la valeur du marché et doit être respectée dans tous les cas (consid. 4). Constatation de la violation des art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 7 al. 1 LIFD dans la mesure où l'art. 20 al. 4 LF/TI ne se réfère pas au critère de la valeur locative, mais à un pourcentage des "recettes en espèces", et ne contient pas non plus de réserve sur la nécessité de respecter le seuil minimal de 60 % exigé par la jurisprudence (consid. 5). Regesto Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 7 cpv. 1 LAID; "freno dell'impatto del valore locativo"; controllo astratto dell'art. 20 cpv. 4 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT/TI) secondo cui, in presenza di una sostanza imponibile inferiore a 500'000 franchi e su richiesta del contribuente, il valore locativo imponibile può ammontare al massimo al 30 % delle entrate in contanti. La tassazione del valore locativo è giustificata dalla necessità di rispettare l'art. 8 cpv. 1 Cost. e l'art. 127 cpv. 2 Cost. In particolare, mira a garantire una parità di trattamento tra persone che vivono in un immobile di loro proprietà e inquilini. A tal fine, il limite al di sotto del quale non è lecito andare in materia di imposta cantonale è costituito dal 60 % del valore di mercato e va rispettato in ogni singolo caso (consid. 4). Constatazione della violazione degli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. nonché dell'art. 7 cpv. 1 LAID, siccome l'art. 20 cpv. 4 LT/TI non si riferisce al criterio del valore di mercato, bensì a una percentuale delle "entrate in contanti", e nemmeno contiene una riserva riguardo alla necessità di rispettare la soglia minima del 60 % indicata dalla giurisprudenza (consid. 5).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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