Cantone introduce obbligo di test COVID per il personale sanitario non vaccinato: trattamento differenziato conforme al principio di uguaglianza e proporzionalità (art. 8 e 10 Cost.)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 149 I 105 · BGE 149 I 105 · ATF 149 I 105
- Data
- 01.01.2022
- Numero d'incarto
- BGE 149 I 105
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 95 LTF Art. 8 Cost Art. 10 Cost Art. 40 LEp Art. 26 LSan Art. 40b LSan
Riassunto
Un gruppo di 32 persone, tra cui operatori sanitari e sociosanitari del Cantone Ticino, ha impugnato dinanzi al Tribunale federale una risoluzione del Consiglio di Stato ticinese che imponeva ai dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie privi di certificato COVID-19 l’obbligo di sottoporsi a test salivari ripetuti ogni 96 ore. I ricorrenti sostenevano che tale obbligo costituiva una disparità di trattamento ingiustificata rispetto al personale vaccinato o guarito, violando il principio di uguaglianza, il divieto di arbitrio e la libertà personale. La risoluzione era stata revocata il 1° aprile 2022, ma il ricorso riguardava la sua validità nel periodo di vigenza.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
La Corte ha ritenuto che la differenziazione tra personale con e senza certificato COVID-19 fosse giustificata da un motivo ragionevole: secondo le conoscenze scientifiche disponibili al settembre 2021, il rischio di infettarsi e trasmettere il virus era ridotto nelle persone vaccinate o guarite, rendendo legittimo focalizzare i test sul personale non immunizzato. La misura si fondava su una base legale sufficiente, in particolare sugli artt. 40 cpv. 1-3 LEp, 26 e 40b LSan, che conferiscono alle autorità cantonali un ampio margine di apprezzamento per adottare misure proporzionate contro le malattie trasmissibili. L’interesse pubblico alla protezione della salute delle persone vulnerabili negli istituti socio-sanitari era indiscusso e preponderante. La misura era inoltre proporzionale: i test salivari erano gratuiti, effettuati sul posto, poco invasivi e ripetuti ogni cinque giorni; la risoluzione prevedeva deroghe in casi eccezionali e fu revocata non appena la situazione epidemiologica si stabilizzò. Il Tribunale ha quindi concluso che la disparità di trattamento non violava gli artt. 8 e 10 Cost., né l’art. 40 LEp e le relative disposizioni cantonali, né il divieto di arbitrio.
La decisione è nota per aver confermato il margine di apprezzamento delle autorità cantonali in situazioni di crisi sanitaria, basato sullo stato delle conoscenze scientifiche al momento dell’adozione della misura, e per aver chiarito i criteri di proporzionalità applicati a misure differenziate fondate sullo status vaccinale.
Regesto
Art. 8 und 10 BV; Einführung einer COVID-Testpflicht für nicht geimpfte Gesundheits- und Sozialarbeiter. Prüfungsbefugnis und Feststellung des Sachverhalts, wenn das Bundesgericht als einzige richterliche Instanz im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle entscheidet (E. 2 und 3). In einer gesundheitlichen Krise haben die kantonalen Behörden einen relativ grossen Ermessensspielraum bezüglich der zu treffenden Massnahmen, welche gestützt auf den derzeitig geltenden wissenschaftlichen Kenntnisstand beschlossen werden (E. 4.4.4.2). Eine differenzierte Behandlung je nach Impf- oder Genesungsstatus des Personals führt zu einer Ungleichbehandlung. Die fragliche Massnahme beruht jedoch auf einer ausreichenden Rechtsgrundlage (E. 4.4.3.1 und 4.4.3.2), ist durch ein unbestrittenes öffentliches Interesse gerechtfertigt und wurde auf der Grundlage dessen angeordnet, was in Anbetracht der damals bekannten Wirksamkeit des Impfstoffs als "akzeptables Risiko" angesehen wurde (E. 4.4.4.1, 4.4.4.3 und 4.4.4.4). Da die Massnahme ermöglichte, einen differenzierten Ansatz anzuwenden (und damit generalisierte Pflichten zu vermeiden), Solidarität mit den am stärksten gefährdeten Personen zu üben, und darüber hinaus nicht übermässig invasiv ist (Speicheltests) und keine Kosten verursacht (kostenlose Tests), erweist sie sich als angemessen und notwendig und insofern als mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit vereinbar (E. 4.4.5.1-4.4.5.4). Regeste Art. 8 et 10 Cst; introduction d'une obligation de test COVID pour les professionnels non vaccinés engagés dans le domaine de la santé et le travail socio-sanitaire. Pouvoir d'examen et établissement des faits lorsque le Tribunal fédéral juge en tant que seule instance judiciaire dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes (consid. 2 et 3). Dans une situation de crise sanitaire, les autorités cantonales disposent d'une marge d'appréciation relativement large quant aux mesures à prendre, décidées sur la base des connaissances scientifiques du moment (consid. 4.4.4.2). Un traitement différencié en fonction de l'état de vaccination ou de guérison du personnel constitue une inégalité de traitement. La mesure en question repose toutefois sur une base légale suffisante (consid. 4.4.3.1 et 4.4.3.2), est justifiée par un intérêt public incontesté et a été ordonnée sur la base de ce qui fut considéré comme un "risque acceptable" au vu de l'efficacité connue du vaccin à ce moment (consid. 4.4.4.1, 4.4.4.3 et 4.4.4.4). Etant donné que cette mesure a permis d'adopter une approche différenciée (et donc d'éviter des obligations généralisées), de faire preuve de solidarité à l'encontre des personnes les plus vulnérables et qu'elle n'est, de surcroît, pas excessivement invasive (tests salivaires) ni ne génère de frais (tests gratuits), celle-ci, appropriée et nécessaire, s'avère également respectueuse du principe de proportionnalité (consid. 4.4.5.1-4.4.5.4). Regesto Art. 8 e 10 Cost.; introduzione di un obbligo di test COVID nei confronti del personale sanitario e sociosanitario non vaccinato. Potere d'esame e accertamento dei fatti quando il Tribunale federale giudica quale unica istanza giudiziaria nell'ambito di un controllo astratto delle norme (consid. 2 e 3). In situazione di crisi sanitaria, le autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento relativamente ampio riguardo alle misure da adottare, decise sulla base delle conoscenze scientifiche del momento (consid. 4.4.4.2). Il trattamento differenziato in funzione dello stato vaccinale o di guarigione del personale comporta una disparità di trattamento. Il provvedimento in questione dispone però di una base legale sufficiente (consid. 4.4.3.1 e 4.4.3.2), è giustificato da un indiscusso interesse pubblico ed è stato disposto in funzione di quello che è stato considerato "un rischio accettabile" alla luce dell'efficacia del vaccino nota a quel momento (consid. 4.4.4.1, 4.4.4.3 e 4.4.4.4). Dato che ha permesso di optare per un approccio differenziato (e, di conseguenza, di evitare obblighi generalizzati), di tener conto della solidarietà nei confronti delle persone più vulnerabili e che, per di più, non è eccessivamente invasivo (test salivari), oltre a non indurre costi (test gratuiti) lo stesso, adeguato e necessario, risulta pure rispettoso del principio della proporzionalità (consid. 4.4.5.1-4.4.5.4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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