Imputata commette tentato assassinio ripetuto in pubblico per promuovere lo Stato islamico: concorso ideale con violazione dell'art. 2 LAQ/SI confermato (Art. 2 cpv. 1 LAQ/SI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 151 IV 1 · BGE 151 IV 1 · ATF 151 IV 1
- Data
- 20.02.2025
- Numero d'incarto
- 6B_184/2024
- Corte
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 5 Cost Art. 8 Cost Art. 3 CEDU Art. 74 LAIn Art. 1 LAQ/SI Art. 2 LAQ/SI Art. 2 CP Art. 49 CP Art. 59 CP Art. 76 CP Art. 112 CP Art. 3 CPP
Riassunto
L'imputata A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza della Corte d'appello del Tribunale penale federale che l'aveva condannata per violazione dell'art. 2 della legge Al-Qaïda/Stato islamico (LAQ/SI) in relazione all'attacco terroristico del 24 novembre 2020, oltre che per tentato assassinio ripetuto. Contestava l'esistenza di un concorso ideale tra i due reati, chiedeva il proscioglimento dall'imputazione LAQ/SI e la riduzione della pena, lamentava condizioni detentive lesive dell'art. 3 CEDU e richiedeva una riduzione delle spese procedurali. La Corte d'appello del TPF aveva inoltre escluso la responsabilità della ricorrente per i messaggi e le foto inviati su Facebook prima dell'attacco, questione non oggetto del ricorso.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Ha confermato che l'atto del 24 novembre 2020 — l'aggressione con coltello seghettato in un grande magazzino, con grida di "Allahu akbar", scelta casuale delle vittime e intento di pubblicizzazione tramite telecamere di sorveglianza — costituiva non solo un tentato assassinio ripetuto, ma anche un atto di sostegno materiale e propagandistico allo Stato islamico vietato ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI. Gli accertamenti della Corte d'appello del TPF, secondo cui la ricorrente si identificava con gli obiettivi e le modalità terroristiche dello Stato islamico e aveva pianificato l'atto secondo la sua propaganda, non sono stati contestati con motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti. Poiché i beni giuridici protetti — la vita della persona dall'art. 112 CP e la sicurezza pubblica dall'art. 2 LAQ/SI — non si sovrappongono interamente, il concorso ideale è rettamente riconosciuto. La richiesta di accertamento della violazione dell'art. 3 CEDU per le condizioni detentive è stata respinta perché sollevata tardivamente, in contrasto con il principio di buona fede di cui all'art. 5 cpv. 3 Cost. e all'art. 3 cpv. 2 lett. a CPP, e perché non specificamente motivata ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF. La richiesta di riduzione della pena è stata respinta poiché fondata esclusivamente sulle censure respinte. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è stata accolta, ma l'indennità per l'avvocato è stata limitata a fr. 3'000.-- per eccesso di dispendio rispetto alla prassi consolidata. La decisione è notevole per la conferma del concorso ideale tra reato di terrorismo e reato di omicidio intenzionale qualificato quando l'atto violento è strumentalizzato per promuovere un'organizzazione terroristica vietata, e per l'applicazione rigorosa del principio di buona fede nella procedura penale.
Regesto
Art. 112 StGB, Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen; Idealkonkurrenz. Der Täter, der einen Mordversuch auf terroristische Weise begeht, um für den Islamischen Staat zu propagieren und ihn zu fördern, verletzt sowohl das Leben des Opfers als auch die öffentliche Sicherheit. Zwischen dem Verbrechen des (versuchten) Mordes und dem in Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes vorgesehenen Verbrechen besteht Idealkonkurrenz (E. 2). Regeste Art. 112 CP, art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées; concours idéal. L'auteur qui commet une tentative d'assassinat en recourant à des méthodes terroristes dans le but de promouvoir et d'encourager l'État islamique porte atteinte à la fois à la vie de la victime et à la sécurité publique. Il y a concours idéal entre le crime (tenté) d'assassinat et celui prévu à l'art. 2 al. 1 de la loi Al-Qaïda/État islamique (consid. 2). Regesto Art. 112 CP, art. 2 cpv. 1 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate; concorso ideale. L'autore che commette un tentativo di assassinio con modalità terroristiche, allo scopo di propagandare e promuovere lo Stato islamico, lede sia la vita della vittima sia la sicurezza pubblica. Tra il reato di (tentato) assassinio e quello previsto dall'art. 2 cpv. 1 della legge Al-Qaïda/Stato islamico sussiste un concorso ideale (consid. 2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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