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Justizze. Art. 83 LStrI

Tribunale amministrativo federale

Ricorrente iraniano chiede sospensione dell'allontanamento per rischio sanitario da Covid-19 e repressione in patria: richiesta respinta poiché mancano prove concrete e i timori non soddisfano i requisiti di ammissibilità ed esigibilità (art. 83 cpv. 3 e 4 LStrI)

Data
18.11.2020
Numero d'incarto
D-4034/2020
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 83 LStrI Art. 7 LAsi Art. 14 LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111a LAsi Art. 111b LAsi Art. 83 LTF Art. 8 Cost. Art. 29 Cost. Art. 3 CEDU Art. 6 CEDU Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 66 PA

Riassunto

Un cittadino iraniano, di etnia curda, aveva presentato domanda d’asilo in Svizzera nel dicembre 2015, asserendo di essere fuggito dall’Iran dopo aver subito maltrattamenti durante il servizio militare e di aver evaso da una cella militare. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva negato lo statuto di rifugiato e ordinato il suo allontanamento, decisione confermata dal Tribunale amministrativo federale nel gennaio 2020. Nel aprile 2020, il ricorrente aveva chiesto alla SEM un riesame della decisione, invocando un peggioramento della situazione in Iran sotto il profilo dei diritti umani, della sicurezza e della gestione della pandemia da Covid-19, nonché timori di repressione per aver presentato domanda d’asilo all’estero. La SEM aveva respinto tale richiesta. Il ricorrente aveva quindi ricorso al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento della decisione della SEM e la concessione dell’ammissione provvisoria. In giudizio, egli aveva prodotto diversi rapporti e articoli sulla situazione in Iran, attestati di lavoro svizzeri e documenti relativi alla pandemia, sostenendo che il suo rinvio sarebbe stato inammissibile e inesigibile. La SEM aveva contestato la tempestività e la rilevanza dei nuovi elementi. Il Tribunale doveva decidere se l’esecuzione dell’allontanamento fosse ancora possibile, ammissibile ed esigibile.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione della SEM che aveva respinto la domanda di riesame. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di un’evoluzione delle circostanze tale da rendere inammissibile o non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 e 4 della legge sugli stranieri (LStrI). In primo luogo, le allegazioni relative alla fuga dal servizio militare erano già state giudicate inverosimili nella procedura ordinaria e non erano supportate da nuovi elementi decisivi; pertanto, il timore di repressione per tali fatti non poteva fondare un nuovo apprezzamento ai fini del riesame (art. 111b LAsi, art. 66 PA). In secondo luogo, le argomentazioni sul rischio sanitario derivante dalla pandemia da Covid-19 non erano suffragate da prove concrete o da elementi che rendessero verosimile un pericolo specifico e grave per la sua persona: il ricorrente non aveva dimostrato un deterioramento del proprio stato di salute rispetto alla sentenza del 24 gennaio 2020, né aveva fornito indicazioni oggettive che lo esponessero a un rischio accresciuto di complicanze gravi o di morte, né aveva mostrato che la situazione pandemica in Iran costituisse una minaccia esistenziale ai sensi della giurisprudenza consolidata (art. 3 CEDU, art. 83 cpv. 3 e 4 LStrI, art. 9 cpv. 3 Ordinanza Covid-19 asilo). Inoltre, il carattere temporaneo della crisi pandemica non giustificava di per sé l’adozione di misure permanenti come l’ammissione provvisoria, essendo possibile un differimento momentaneo dell’allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStrI). Terzo, le difficoltà di reintegrazione in Iran, legate al fatto di aver presentato domanda d’asilo all’estero, erano state sollevate tardivamente e non erano supportate da alcun elemento concreto; inoltre, le difficoltà socioeconomiche ordinarie non costituiscono di per sé un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStrI). Infine, il grado di integrazione in Svizzera, attestato da un certificato di lavoro, non è un criterio previsto dall’art. 83 cpv. 4 LStrI per la concessione dell’ammissione provvisoria, bensì rientra nella competenza cantonale per l’autorizzazione di soggiorno (art. 14 cpv. 2 LAsi). Le spese processuali di CHF 1'500.– sono state poste a carico del ricorrente. La decisione è notevole perché chiarisce che la semplice diffusione di una pandemia globale, anche in uno Stato di origine con carenze strutturali, non basta a rendere inesigibile l’allontanamento se non è dimostrato un rischio individuale, concreto e grave per la persona interessata, e ribadisce il rigore applicato ai requisiti di ammissibilità e tempestività nelle procedure di riesame in materia d’asilo.

Regesto

Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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