Nuovo esonero dal periodo di contribuzione per malattia: ammissibile la ripetizione, prevale la protezione assicurativa (Art. 14 cpv. 1 lett. b LADI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 130 V 229 · BGE 130 V 229 · ATF 130 V 229
- Data
- 25.09.2003
- Numero d'incarto
- BGE 130 V 229
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha impugnato la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino che aveva accolto la richiesta di B., nato nel 1941 e beneficiario di mezza rendita di invalidità, di ottenere un nuovo esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai fini dell'indennità di disoccupazione a causa di malattia. L'interessato aveva già fruito di un precedente esonero per lo stesso motivo tra il 1996 e il 1998 e, dopo un periodo di inabilità lavorativa totale e parziale protrattosi fino al 1999, aveva richiesto nuovamente l'apertura di un nuovo termine quadro. Il seco sosteneva che l'esonero fosse ammissibile una sola volta nella carriera professionale e che una diversa interpretazione avrebbe favorito abusi di diritto e violato il principio di uguaglianza rispetto agli assicurati che versano regolarmente i contributi.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del seco confermando l'ammissibilità di un secondo esonero dal periodo di contribuzione per malattia. La Corte ha stabilito che il testo dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI non limita espressamente l'esonero a una sola volta e che, in caso di lacuna o ambiguità, deve prevalere il mandato costituzionale della protezione assicurativa sancito dall'art. 114 cpv. 2 lett. b Cost. rispetto all'obbligo contributivo. Nel caso concreto, B. era stato dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 27 aprile 1998 al 30 aprile 1999 e parzialmente disoccupato con capacità lavorativa del 50% dal 10 maggio 1999, circostanze che giustificavano il nesso causale tra malattia e impossibilità di adempiere al periodo di contribuzione.
La Corte ha inoltre rilevato che il riconoscimento di un ulteriore esonero non viola il principio di uguaglianza di trattamento ex art. 8 cpv. 1 Cost., poiché il legislatore ha previsto tempi di attesa specifici anche per gli esoneri successivi al fine di riequilibrare gli effetti della disposizione eccezionale. Le direttive amministrative che prevedevano l'esonero una sola volta sono state dichiarate contrarie al diritto federale in quanto non vincolanti per il giudice quando incompatibili con le norme legali. Infine, è stato escluso il rischio di abuso sistematico, considerando che un assicurato incapace al lavoro per lunghi periodi adempie generalmente i presupposti per una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 29 LAI.
Regesto
Art. 8 Abs. 1 lit. e, Art. 9 Abs. 2 und 3, Art. 13 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG: Erneute Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit zufolge Krankheit. Der Grundsatz des Versicherungsschutzes geniesst gegenüber demjenigen der Beitragspflicht Vorrang. Nichts steht daher der Eröffnung einer neuen Rahmenfrist unter Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit zufolge Krankheit entgegen, nachdem mit derselben Begründung bereits eine vorangegangene Rahmenfrist eröffnet worden war. Regeste Art. 8 al. 1 let. e, art. 9 al. 2 et 3, art. 13 al. 1, art. 14 al. 1 let. b LACI: Nouvelle libération des conditions relatives à la période de cotisation pour cause de maladie. Le principe de la protection d'assurance doit avoir la priorité sur celui de l'obligation de cotiser. Rien ne s'oppose dès lors à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre, motivée par la libération des conditions relatives à la période de cotisation pour cause de maladie, après qu'un précédent délai a déjà été ouvert pour le même motif. Regesto Art. 8 cpv. 1 lett. e, art. 9 cpv. 2 e 3, art. 13 cpv. 1, art. 14 cpv. 1 lett. b LADI: Nuova esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a malattia. Il principio della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo contributivo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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