Justizze.

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Justizze. Art. 27 Cost

Tribunale federale

Istituto privato usa denominazione Università: obbligo 'non accreditata' illegittimo, manca base legale (art. 27 Cost.)

BGE / ATF / DTF
DTF 128 I 19 · BGE 128 I 19 · ATF 128 I 19
Data
19.02.2002
Numero d'incarto
BGE 128 I 19
Corte
CH_BGE_001
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 27 Cost Art. 36 Cost Art. 14 LUni/TI

Riassunto

L'Associazione L.U.de.S., istituto privato di insegnamento superiore con sede operativa a Lugano-Paradiso, ha richiesto al Consiglio di Stato del Canton Ticino l'autorizzazione all'uso della denominazione "Università" ai sensi dell'articolo 14 della legge ticinese sull'Università della Svizzera italiana (LUni/TI). Il Governo cantonale ha concesso l'autorizzazione subordinandola all'obbligo di aggiungere le diciture "privata" e "non accreditata" alla denominazione dell'istituto, nonché al divieto di utilizzare espressioni come "università svizzera" o "università Lugano". L'associazione ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale federale, contestando la costituzionalità dell'articolo 14 LUni/TI e la legittimità degli obblighi imposti, in particolare quello relativo alla menzione "non accreditata", sostenendo che tale condizione violasse la libertà economica e mancasse di una sufficiente base legale.

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la decisione cantonale limitatamente all'obbligo imposto alla ricorrente di aggiungere la dicitura "non accreditata" alla propria denominazione.

La Corte ha confermato che i Cantoni sono competenti a disciplinare la protezione del nome delle università pubbliche sul proprio territorio e possono sottoporre ad autorizzazione l'uso del termine "Università" da parte di istituti privati, fondandosi sulla competenza cantonale in materia di formazione (art. 62 Cost.). L'obbligo di aggiungere il termine "privata" è stato giudicato conforme allo scopo di evitare confusione con l'ateneo pubblico e proporzionato, poiché il termine "libera" associato a "università" non è univoco in Svizzera e non garantisce inequivocabilmente la natura privata dell'ente agli occhi dei potenziali utenti.

Viceversa, l'obbligo di apporre la precisazione "non accreditata" è stato ritenuto privo di una valida base legale. La normativa federale sugli aiuti alle università (LAU) e le relative convenzioni non impongono agli istituti privati esistenti o di recente costituzione di indicare esplicitamente la mancanza di accreditamento nella propria denominazione. Tale obbligo viola la libertà economica garantita dall'art. 27 Cost., della quale la ricorrente può avvalersi pur perseguendo scopi ideali, dato che l'attività didattica richiede risorse economiche e prevede il versamento di tasse d'iscrizione. Poiché l'art. 14 LUni/TI mira esclusivamente alla tutela del nome dell'università pubblica e non costituisce base sufficiente per imporre la menzione sullo status di accreditamento, la misura è stata annullata per carenza di base legale ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost.

Regesto

Art. 9, 20, 27, 36, 49, 62 und 63 BV; Art. 5 ff. UFG; Art. 14 des Tessiner Gesetzes vom 3. Oktober 1995 über die Universität der italienischen Schweiz und über die Berufsschule der italienischen Schweiz (LUni/TI); Namensschutz für öffentliche Universitäten; Bewilligungspflicht für die Verwendung der Bezeichnung "Universität". Vereinbarkeit von Art. 14 LUni/TI mit dem Bundesrecht; die Kantone sind befugt, den Namensschutz für öffentliche Universitäten auf ihrem Gebiet zu regeln; insbesondere können sie, wie dies im Kanton Tessin der Fall ist, die Verwendung der Bezeichnung "Universität" durch private Bildungsinstitute einer Bewilligungspflicht unterstellen (E. 2). Die Bewilligungsauflage, dem Namen der Institution den Zusatz "privat" beizufügen, ist mit dem vom Gesetz verfolgten Schutzzweck vereinbar. Eine derartige Massnahme verletzt die angerufenen verfassungsmässigen Rechte nicht; sie lässt sich durch ein ausreichendes öffentliches Interesse - das Bestreben, jegliche Gefahr der Verwechslung mit der öffentlichen Universität zu vermeiden - rechtfertigen und ist verhältnismässig (E. 3). Nicht auf eine genügende gesetzliche Grundlage stützen lässt sich dagegen die Auflage, den Namen mit der präzisierenden Bezeichnung "nicht akkreditiert" zu ergänzen. Sie verletzt die Wirtschaftsfreiheit, auf welche sich der beschwerdeführende Verein berufen kann, da er nicht allein einen rein ideellen Zweck verfolgt, welcher in keinem Zusammenhang mit dem Einsatz von ökonomischen Mitteln stünde (E. 4). Regeste Art. 9, 20, 27, 36, 49, 62 et 63 Cst.; art. 5 ss LAU; art. 14 de la loi cantonale du 3 octobre 1995 sur l'Université de la Suisse italienne et sur l'Ecole professionnelle de la Suisse italienne (LUni/TI); protection du nom des universités publiques; nécessité d'une autorisation pour l'utilisation de la dénomination "Université". Conformité de l'art. 14 LUni/TI au droit fédéral: les cantons sont compétents pour régler la protection du nom des universités publiques sur leur territoire; en particulier, comme c'est le cas dans le canton du Tessin, ils peuvent soumettre à autorisation l'utilisation du terme "Université" par des instituts d'enseignement privés (consid. 2). L'exigence d'adjoindre au nom de l'institution le terme de "privée" pour pouvoir obtenir l'autorisation est conforme au but poursuivi par la norme de protection. Une telle mesure ne lèse pas les libertés fondamentales invoquées, puisqu'elle répond à un intérêt public suffisant - soit celui d'exclure tout risque de confusion avec l'université publique - et elle est proportionnée (consid. 3). L'obligation d'ajouter la précision "non accréditée" n'est en revanche pas fondée sur une base légale valable. Elle viole la liberté économique dont peut se prévaloir l'association recourante qui ne poursuit pas un but purement idéal, indépendant de l'emploi de moyens économiques (consid. 4). Regesto Art. 9, 20, 27, 36, 49, 62 e 63 Cost.; art. 5 segg. LAU; art. 14 della legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola professionale della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995 (LUni/TI); protezione del nome delle università pubbliche; obbligo d'autorizzazione per l'uso della denominazione "Università". Conformità dell'art. 14 LUni/TI al diritto federale: i Cantoni sono competenti a disciplinare la protezione del nome delle università pubbliche nel loro territorio; in particolare, come è il caso nel Cantone Ticino, possono sottoporre ad autorizzazione l'uso del termine "Università" da parte di istituti d'insegnamento privati (consid. 2). L'esigenza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di precisare il nome dell'istituzione con il termine "privata" è conforme allo scopo perseguito dalla norma di protezione. Tale misura non lede le libertà fondamentali richiamate, poiché è sorretta da un interesse pubblico sufficiente - volto ad escludere un rischio di confusione con l'ateneo pubblico - ed è proporzionata (consid. 3). L'obbligo di aggiungere la precisazione "non accreditata" non è invece sorretto da una valida base legale. Esso viola la libertà economica, della quale l'associazione ricorrente può prevalersi siccome non persegue uno scopo ideale puro, ossia senza connessione con un impiego di mezzi economici (consid. 4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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