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Justizze. Art. 26 Cost

Tribunale federale

Proprietari per piani St. Moritz chiedono annullamento vincolo abitazione primaria: interesse pubblico prevale su buona fede e garanzia proprietà (art. 26 Cost.)

Data
10.11.2023
Numero d'incarto
1C_552/2022
Corte
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 9 Cost Art. 26 Cost Art. 36 Cost Art. 75b Cost Art. 962 CC

Riassunto

Cinque proprietari di quote di proprietà per piani nel Comune di St. Moritz hanno richiesto l'annullamento del vincolo di abitazione primaria gravante sulle loro unità abitative, sostenendo che il termine ventennale previsto dalla licenza edilizia del 1989 fosse scaduto e che la menzione della restrizione solo sul fondo base, anziché sulle singole quote, rendesse il vincolo inapplicabile o arbitrario. I ricorrenti hanno invocato la violazione del principio della buona fede e della garanzia della proprietà, affermando di aver utilizzato gli appartamenti come residenze secondarie per oltre trent'anni con il tacito assenso delle autorità comunali e senza aver ricevuto informazioni chiare sullo status giuridico degli immobili al momento dell'acquisto.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che il vincolo di abitazione primaria permane valido e si applica a tutte le unità della proprietà per piani finché non venga effettuata una specifica ripartizione interna tra abitazioni primarie e secondarie. La Corte ha ritenuto che l'espressione "mettere a disposizione" nella licenza edilizia del 1989 implichi un utilizzo effettivo e continuativo come residenza principale per almeno vent'anni, condizione mai soddisfatta dai ricorrenti che hanno sempre usato gli immobili come case vacanza.

La mancata iscrizione del vincolo sulle singole quote di proprietà per piani, pur essendo stata annotata correttamente sul fondo base ai sensi dell'art. 962 cpv. 1 CC, non invalida la restrizione di diritto pubblico, la quale ha effetto dichiaratorio ma sostanziale. L'onere di individuare quali specifiche unità destinare ad abitazione primaria spetta ai comproprietari e non all'autorità comunale, poiché una scelta autonoma del Comune violerebbe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost. e il principio di proporzionalità ex art. 36 cpv. 3 Cost.

In merito alla buona fede ex art. 9 Cost., i giudici hanno stabilito che i ricorrenti avrebbero dovuto agire con maggiore diligenza: la presenza della menzione sul fondo base e nei contratti di compravendita era sufficiente a destare dubbi legittimi sullo status degli appartamenti, imponendo agli acquirenti di richiedere chiarimenti preventivi all'autorità edilizia o al venditore prima di perfezionare l'acquisto. Non sussistendo assicurazioni concrete o informazioni errate fornite dal Comune, né potendo l'inadempienza del promotore immobiliare essere imputata all'amministrazione, l'affidamento dei ricorrenti non merita tutela. L'interesse pubblico alla limitazione delle residenze secondarie, rafforzato dall'art. 75b Cost. e dalla legge federale sulle abitazioni secondarie, prevale nettamente sugli interessi privati e sulle difficoltà pratiche addotte dai ricorrenti. Le spese processuali di CHF 6'000 sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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