Proprietario chiede indennità per espropriazione materiale dopo inserimento in zona agricola di terreni precedentemente parzialmente edificabili: mancata attribuzione alla zona edificabile non configura espropriazione materiale (art. 5 cpv. 2 LPT)
- Data
- 30.06.2022
- Numero d'incarto
- 1C 416/2021
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 27 Cost Art. 29 Cost Art. 30 Cost Art. 5 LPT Art. 15 LPT Art. 19 LPT Art. 22 LPT Art. 34 LPT
Riassunto
Un proprietario di terreni nel Comune di X.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione del Tribunale di espropriazione, la quale aveva a sua volta rigettato la sua richiesta di indennità per espropriazione materiale. Il proprietario sosteneva che le modifiche pianificatorie del 2009, approvate nel 2014, avevano privato i suoi fondi part. n. 1310 e 549 della possibilità di essere edificati, configurando un'espropriazione materiale. Egli lamentava inoltre un diniego di giustizia, una motivazione insufficiente, una violazione del diritto di essere sentito, una violazione della libertà economica, una disparità di trattamento rispetto ad altri fondi edificati e una violazione del principio di buona fede. La controversia verteva sulla questione se l'inserimento dei terreni nella zona agricola costituisse un dezonamento o semplicemente un rifiuto di attribuirli alla zona edificabile.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico. Ha ritenuto che l'inserimento dei fondi part. n. 1310 e 549 nella zona agricola costituisse un rifiuto di attribuirli alla zona edificabile (Nichteinzonung), e non un dezonamento (Auszonung), e che tale situazione non realizzasse gli estremi di un'espropriazione materiale ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LPT. Per poter ottenere un'indennità in casi eccezionali, il proprietario avrebbe dovuto dimostrare che i terreni fossero dotati di infrastrutture primarie, come un accesso stradale e l'inclusione nel perimetro del piano generale delle canalizzazioni, condizioni che egli stesso ha riconosciuto mancanti. Inoltre, la Corte cantonale aveva accertato che i fondi si trovano ai margini della zona residenziale, in una zona morfologicamente molto ripida e collegata alla zona forestale, non a quella edificabile, accertamenti vincolanti per il Tribunale federale ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 LTF. Il preavviso cantonale del 5 aprile 2007 non costituiva una licenza edilizia, poiché il rilascio di quest'ultima competeva al Municipio, e in ogni caso era negativo per quanto riguardava la formazione di una strada di accesso, requisito essenziale per l'urbanizzazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT e per il rilascio della licenza edilizia ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT. Il Tribunale federale ha altresì rilevato che il precedente piano regolatore del 1985 era stato dichiarato sovradimensionato e non conforme alla LPT, rendendo infondata la pretesa di affidamento sulla sua validità. Le altre censure, relative a diniego di giustizia, motivazione insufficiente, violazione del diritto di essere sentito, libertà economica e disparità di trattamento, sono state giudicate inammissibili o infondate per mancanza di una motivazione specifica e conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è stato dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie federali di fr. 6'000.-- sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF, in quanto causa con interesse pecuniario ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 lett. b LTF, con valore litigioso di fr. 868'320.--. Questa sentenza conferma la rigorosa applicazione dei criteri per l'indennizzo in caso di espropriazione materiale, escludendo la responsabilità dello Stato per mere limitazioni derivanti da una pianificazione territoriale legittima e conforme al diritto federale.
Regesto
espropriazione materiale | Espropriazione
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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