Justizze.

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Justizze. Art. 12 Cost

Tribunale federale

Ricorrente non si presenta a visite psichiatriche per accertamento AI: rifiuto totale delle prestazioni assistenziali viola l'essenza intangibile del diritto all'aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.

Data
15.06.2023
Numero d'incarto
8C_736/2022
Corte
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 53 LPGA Art. 1 LTF Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 7 Cost Art. 9 Cost Art. 12 Cost Art. 36 Cost Art. 115 Cost Art. 13 Cost./TI Art. 1 LAS Art. 2 Laps/TI Art. 13 Laps/TI Art. 21 Laps/TI Art. 36 Laps/TI Art. 1 Las Art. 2 Las Art. 18 Las Art. 23 Las Art. 26 Las Art. 23 Las/TI Art. 9a Reg.Las/TI Art. 292 CP

Riassunto

A.________, nata nel 1974, ha beneficiato di prestazioni assistenziali dal 2004 al 2010 e dal 2017 al 2022. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI) ha rifiutato le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021 e nel giugno 2022, ritenendo che la ricorrente avesse violato il principio della sussidiarietà non presentandosi ripetutamente alle visite psichiatriche richieste dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) per accertare il suo diritto a una rendita d'invalidità. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato tali decisioni, respingendo i ricorsi della ricorrente. Quest'ultima ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza cantonale e il riconoscimento delle prestazioni assistenziali, contestando l'accertamento dei fatti, l'applicazione arbitraria del principio della sussidiarietà e la violazione degli artt. 12 Cost. e 13 cpv. 1 Cost./TI.

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la sentenza del Tribunale cantonale e le decisioni dell'USSI del 16 maggio e del 16 agosto 2022, e rinviando la causa all'USSI per nuova decisione. Ha ritenuto che il rifiuto totale delle prestazioni assistenziali violi l'essenza intangibile del diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno garantito dall'art. 12 Costituzione federale, poiché tale diritto comprende i mezzi strettamente indispensabili per un'esistenza dignitosa (cibo, alloggio, vestiti, cure mediche di base) e non può essere limitato neppure in caso di comportamento colpevole dell'interessato, come confermato dall'art. 23 cpv. 1 della legge ticinese sull'assistenza sociale (Las/TI). Il Tribunale ha precisato che il principio della sussidiarietà non giustifica il rifiuto totale delle prestazioni assistenziali quando il diritto a prestazioni prioritarie, come quelle dell'assicurazione invalidità, rimane ipotetico e non realizzabile in tempo utile, come nel caso della ricorrente, la cui domanda AI era ancora pendente e il cui diritto a una rendita non era certo né quantificabile. Ha altresì escluso che il comportamento della ricorrente costituisca un abuso manifesto di diritto, poiché manca l'intenzione chiara e indiscutibile di provocare la propria situazione di bisogno per ottenere l'aiuto sociale, come richiesto dalla giurisprudenza per configurare un abuso. L'USSI avrebbe dovuto garantire almeno le prestazioni strettamente indispensabili, eventualmente applicando sanzioni meno drastiche, come la riduzione delle prestazioni o la loro erogazione in natura, nel rispetto dell'art. 23 Las/TI e dell'essenza intangibile dell'art. 12 Cost.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono state poste a carico dell'USSI, che agisce a tutela dei propri interessi pecuniari, e quest'ultimo dovrà versare alla ricorrente un'indennità di fr. 2'800.- per le spese ripetibili della procedura federale. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è diventata priva d'oggetto.

La decisione è notevole perché ribadisce con forza che il diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno è intangibile nella sua essenza e che il principio della sussidiarietà non può mai condurre al rifiuto totale delle prestazioni minime indispensabili, nemmeno in caso di mancata collaborazione dell'interessato con le autorità preposte all'accertamento di altri diritti sociali.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.