Justizze.

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Justizze. Art. 221 CPP

Tribunale federale

Condannato in primo grado a 12 anni per reati sessuali contro minori chiede scarcerazione con misure sostitutive: pericolo di fuga confermato per legami deboli in Svizzera, risparmi in Italia e dichiarazione di voler lasciare il Paese (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP)

Data
09.05.2025
Numero d'incarto
7B_375/2025
Corte
I. Strafrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 55 LTF Art. 78 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cost Art. 36 Cost Art. 63 CP Art. 67 CP Art. 212 CPP Art. 221 CPP Art. 237 CPP

Riassunto

A.________, condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per ripetuti reati sessuali contro minori, ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la decisione della Corte dei reclami penali del Cantone Ticino che aveva confermato la sua carcerazione di sicurezza fino al 11 giugno 2025. Il ricorrente chiedeva la sua scarcerazione con misure sostitutive, tra cui obbligo di residenza o monitoraggio elettronico, oppure, in subordine, il rinvio della causa alla Corte dei reclami penali. Era in discussione se la carcerazione di sicurezza fosse ancora giustificata dopo la condanna di primo grado, in particolare alla luce del pericolo di fuga e della possibilità di adottare misure meno incisive.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la carcerazione di sicurezza fosse legittima perché sussistevano gravi indizi di reato, confermati dalla condanna di primo grado per ripetuta violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e pornografia, e perché era seriamente temibile la fuga dell’imputato. Questo pericolo derivava dall’insieme delle circostanze: il ricorrente, nato in Italia e trasferitosi in Svizzera nel 1996, aveva acquisito la cittadinanza svizzera nel 2013 ma conservava forti legami personali e professionali all’estero, possedeva risparmi in Italia per circa 20'000 euro, non aveva debiti e aveva dichiarato esplicitamente, nell’interrogatorio del 14 giugno 2024, la propria intenzione di lasciare la Svizzera non appena la situazione fosse terminata. La Corte cantonale non aveva basato la sua valutazione unicamente sulla gravità della pena di 12 anni, ma aveva considerato tale aspetto nell’insieme delle circostanze, conformemente all’art. 221 cpv. 1 lett. a CPP e alla giurisprudenza costante. Le misure sostitutive proposte — obbligo di residenza, monitoraggio elettronico, obbligo di presentarsi presso un ufficio pubblico, ritiro dei documenti di legittimazione — sono state ritenute insufficienti a prevenire la fuga: il monitoraggio elettronico consente solo di constatare a posteriori la fuga (art. 237 cpv. 3 CPP); l’obbligo di presentarsi dipende dalla volontà dell’interessato e non offre garanzie (sentenza 7B_1009/2023); il ritiro dei documenti è inefficace data l’assenza di controlli alla frontiera con l’Italia, paese di origine e di residenza precedente del ricorrente (DTF 145 IV 503 consid. 3.2). Inoltre, il ricorrente non aveva adempiuto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 42 cpv. 2 LTF, limitandosi a ribadire argomentazioni già avanzate in sede cantonale senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata. Per questi motivi, il ricorso è stato respinto e le spese giudiziarie di fr. 2'000 sono state poste a carico del ricorrente. La decisione conferma che la carcerazione di sicurezza può essere mantenuta anche dopo la condanna di primo grado qualora permanga un pericolo concreto di fuga, e che misure sostitutive devono essere idonee a raggiungere lo stesso scopo della carcerazione, non solo formalmente previste.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.