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Justizze. Art. 111a LAsi

Tribunale amministrativo federale

Cittadino iraniano omosessuale: situazione paese incerta dopo attacchi aerei, rinvio alla SEM per nuovo esame domanda asilo (Art. 111a cpv. 2 LAsi)

Data
12.08.2026
Numero d'incarto
D-9957/2025
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 111a LAsi Art. 61 PA

Riassunto

Un cittadino iraniano di etnia azera ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 12 ottobre 2023, sostenendo di aver lasciato l'Iran a causa del proprio orientamento sessuale omosessuale e delle persecuzioni subite dal padre, membro delle forze armate o della polizia morale. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negato lo status di rifugiato e disposto l'allontanamento con decisione del 28 novembre 2025, ritenendo inverosimili le dichiarazioni del richiedente. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, l'ammissione provvisoria, lamentando altresì la mancanza di un interprete di lingua azera durante le audizioni e la necessità di cure mediche continuative.

Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione della SEM del 28 novembre 2025 e rinvia gli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame della domanda d'asilo e dell'esigibilità dell'allontanamento.

La decisione si fonda sulla constatazione che la situazione in Iran è divenuta incerta e imprevedibile a seguito delle proteste iniziate il 28 dicembre 2025, della repressione sistematica delle autorità e dei massicci attacchi aerei lanciati da Israele e Stati Uniti il 28 febbraio 2026, che hanno causato la morte dell'Ayatollah Khamenei e innescato un conflitto regionale con il blocco dello Stretto di Hormuz. In tale contesto di instabilità politica e sicurezza, i presupposti fattuali per valutare la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento non sono attualmente chiari e definitivi. Il Tribunale applica l'art. 111a cpv. 2 LAsi per motivare sommariamente la sentenza e dispone il rinvio ex art. 61 cpv. 1 PA affinché l'autorità inferiore proceda all'accertamento della situazione generale in Iran una volta consolidatasi, garantendo contestualmente il diritto di essere sentiti del ricorrente e preservando il doppio grado di giudizio.

In ragione dell'esito favorevole della procedura, non vengono prelevate spese processuali e la SEM è condannata a versare al ricorrente un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 600.–, corrispondenti a sei ore lavorative a tariffa oraria di CHF 100.– per la rappresentante professionale non avvocato, ai sensi degli artt. 14 cpv. 2 e 12 TS-TAF. Le domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio sono divenute prive d'oggetto.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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