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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunale amministrativo federale

Cittadino iraniano: situazione paese incerta, annullamento diniego asilo e rinvio alla SEM per nuovo esame (Art. 3 e 7 LAsi)

Data
14.08.2026
Numero d'incarto
D-2648/2025
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi Art. 61 PA Art. 12 TS-TAF Art. 14 TS-TAF

Riassunto

Un cittadino iraniano di etnia curda ha presentato domanda d'asilo in Svizzera nel settembre 2022, sostenendo di essere ricercato dalle autorità iraniane per la sua militanza nel Partito Democratico Curdo dell'Iran (PDCI). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negato lo status di rifugiato e disposto l'allontanamento, ritenendo inverosimili le dichiarazioni del richiedente. Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti al Tribunale amministrativo federale chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, l'ammissione provvisoria, invocando anche il rischio di trattamenti inumani in caso di rientro in Iran.

Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione della SEM del 17 marzo 2025 e rinvia gli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame. La corte rileva che la situazione in Iran è cambiata notevolmente a seguito delle proteste iniziate nel dicembre 2025 e dei successivi attacchi aerei del febbraio 2026, creando un contesto incerto e imprevedibile che impedisce di basare l'esame della domanda d'asilo su presupposti fattuali chiari e definitivi. Alla luce di tale evoluzione, il Tribunale ritiene che la rivalutazione delle circostanze di fatto debba essere effettuata dall'autorità di prima istanza una volta consolidatosi il quadro fattuale nel paese d'origine, preservando così il doppio grado di giudizio essenziale nel diritto d'asilo.

Nel merito, il Tribunale conferma che le condizioni cumulative per il riconoscimento dello status di rifugiato ex articoli 3 e 7 della legge sull'asilo richiedono che il richiedente renda verosimile l'esposizione a seri pregiudizi nel paese d'origine, intendendosi come tali pericolo per la vita, integrità fisica o libertà. Tuttavia, data l'impossibilità attuale di valutare adeguatamente il rischio individuale alla luce della situazione generale in Iran, la questione deve essere riesaminata dalla SEM dopo aver accertato la nuova situazione generale e garantito il diritto di essere sentito del ricorrente.

In applicazione dell'articolo 63 capoverso 1 della legge sulla procedura amministrativa, non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo versato dal ricorrente viene restituito. Ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 della stessa legge e degli articoli 12, 14 e 26 del regolamento sulle tasse e spese ripetibili del TAF, la SEM è condannata a rifondere al ricorrente CHF 500.- a titolo di spese ripetibili, corrispondenti a cinque ore lavorative alla tariffa oraria di CHF 100.- applicabile ai rappresentanti professionali non avvocati.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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