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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunale amministrativo federale

Trasferimento Dublino in Italia confermato: ingresso illegale e assenza di rischi sanitari o sistemici (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Data
09.09.2026
Numero d'incarto
F-5972/2026
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 6 LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 7 RD Art. 13 RD Art. 22 RD

Riassunto

Una cittadina somala entrata illegalmente in Italia il 28 aprile 2026 e giunta in Svizzera l'8 giugno 2026 presenta domanda d'asilo. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide di non entrare nel merito e ordina il trasferimento in Italia basandosi sul Regolamento Dublino III, poiché le autorità italiane non hanno risposto alla richiesta di presa in carico entro due mesi. La ricorrente impugna la decisione sostenendo che i suoi diritti non sarebbero garantiti in Italia e invocando il proprio stato di salute psicosomatico, la vulnerabilità come donna sola e un passato di matrimonio forzato e mutilazioni genitali femminili.

Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso e conferma la decisione della SEM di non entrare nel merito della domanda d'asilo e di trasferire la ricorrente in Italia. Poiché la domanda è stata registrata l'8 giugno 2026, si applica il Regolamento Dublino III (RD III) e non il nuovo RAMM. La competenza italiana deriva dall'ingresso illegale avvenuto il 28 aprile 2026 e dalla mancata risposta delle autorità italiane alla richiesta di presa in carico formulata il 10 giugno 2026, circostanza che equivale ad accettazione tacita ai sensi degli artt. 13 par. 1, 22 par. 1 e 7 RD III.

Sul piano sostanziale, il tribunale rileva che in Italia non sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo o nelle condizioni di accoglienza tali da configurare un trattamento inumano o degradante. Riguardo alle circostanze personali, sebbene la ricorrente soffra di disturbi psicosomatici e sia considerata vulnerabile come donna sola, la normativa italiana garantisce l'accesso all'assistenza sanitaria e il trasferimento non comporta un rischio reale di peggioramento grave, rapido e irreversibile della sua salute. Le allegazioni relative a matrimonio forzato e mutilazioni genitali non ostano al trasferimento in assenza di patologia ginecologica attuale. La SEM valuterà definitivamente l'idoneità al viaggio poco prima dell'esecuzione, informando le autorità italiane sulla situazione medica.

La decisione è adottata in procedura semplificata dal giudice unico con approvazione di un secondo giudice, essendo il ricorso manifestamente infondato. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta e le spese di CHF 750 sono poste a carico della ricorrente. La sentenza è definitiva e non impugnabile davanti al Tribunale federale.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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