Tribunale amministrativo federale
Cittadino iraniano: situazione Paese incerta dopo attacchi aerei, rinvio alla SEM per nuova valutazione status rifugiato (art. 3 LAsi)
- Data
- 20.08.2026
- Numero d'incarto
- D-298/2024
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino iraniano ha presentato domanda d'asilo in Svizzera nel settembre 2022, sostenendo di aver partecipato ad attività del gruppo vietato Dervishes Gonabadi e di aver collaborato con un'emittente radiofonica estera trasmettendo informazioni sensibili sull'Iran. Egli afferma di essere stato arrestato, torturato e licenziato dalle autorità iraniane, e di essere fuggito dopo aver appreso dell'imminente emissione di un mandato d'arresto. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negato lo status di rifugiato e disposto l'allontanamento il 13 dicembre 2023, ritenendo il racconto non verosimile e privo di elementi probatori concreti. Il ricorrente ha impugnato la decisione producendo nuovi mezzi di prova, tra cui un mandato di comparizione, e chiedendo una rivalutazione alla luce dei recenti sviluppi politici in Iran.
Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione della SEM del 13 dicembre 2023 e rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione dello status di rifugiato e dell'esigibilità dell'allontanamento.
La decisione si basa sulla constatazione che la situazione in Iran è cambiata notevolmente ed è attualmente incerta e imprevedibile. Dopo le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 e i massicci attacchi aerei lanciati da Israele e Stati Uniti il 28 febbraio 2026, che hanno causato la morte dell'Ayatollah Khamenei e altri leader, il quadro fattuale nel Paese d'origine non è sufficientemente consolidato per permettere una valutazione definitiva. Di conseguenza, l'esito delle richieste d'asilo di cittadini iraniani non può fondarsi su presupposti chiari al momento della presente sentenza.
Ai sensi degli artt. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, la valutazione del rischio di persecuzione deve riferirsi alla situazione esistente al momento della decisione. Poiché le condizioni in Iran sono mutate sostanzialmente in senso sfavorevole ma rimangono instabili, il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione debba essere effettuata dall'autorità di prima istanza una volta che il quadro si sarà stabilizzato. Tale rinvio, previsto dall'art. 61 cpv. 1 PA, preserva inoltre il doppio grado di giudizio, essenziale nel diritto d'asilo dove il TAF costituisce l'unica istanza giudiziaria. L'autorità inferiore dovrà accertare la situazione generale in Iran e garantire il diritto di essere sentito del ricorrente.
Il ricorso è stato trattato secondo la procedura semplificata ex art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi in quanto manifestamente fondato. Non vengono prelevate spese processuali e la SEM è condannata a versare CHF 2'000.– a titolo di spese ripetibili per il patrocinatore del ricorrente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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