Tribunale amministrativo federale
Ricorso asilo iraniano accolto: situazione Paese incerta, decisione annullata e rinvio alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA)
- Data
- 05.08.2026
- Numero d'incarto
- D-7722/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi Art. 105 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 61 PA
Riassunto
Un cittadino iraniano ha presentato domanda d'asilo in Svizzera nel febbraio 2023, sostenendo di aver subito persecuzioni politiche in patria per la sua appartenenza al partito Komala e per attività di protesta contro il regime. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda nel settembre 2025, ritenendo le allegazioni inverosimili e l'attività politica non rilevante, ordinando contestualmente l'allontanamento. Il richiedente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, l'ammissione provvisoria, e invocando la grave instabilità politica e militare verificatasi in Iran nei primi mesi del 2026.
Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione della SEM del 5 settembre 2025 e rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione.
La corte rileva che la situazione in Iran è cambiata notevolmente dopo la decisione impugnata, con proteste nazionali, repressione sistematica, attacchi aerei internazionali e un'evoluzione geopolitica ancora incerta e imprevedibile. Poiché tali mutamenti significativi incidono sulla valutazione del rischio di persecuzione e sull'esigibilità dell'allontanamento, e dato che l'accertamento dei fatti aggiornati richiede un'istruttoria estesa, il Tribunale ritiene che spetti all'autorità di prima istanza effettuare la nuova valutazione globale una volta stabilizzatasi la situazione, preservando così il doppio grado di giudizio essenziale in materia di asilo. L'annullamento e il rinvio si fondano sull'art. 61 cpv. 1 PA, mentre lo status di rifugiato e la verosimiglianza delle allegazioni restano disciplinati dagli art. 3 e 7 LAsi.
In merito alle spese, il Tribunale rinuncia alla riscossione delle spese processuali e condanna la SEM a versare al ricorrente CHF 3254.60 a titolo di spese ripetibili, riducendo l'onorario richiesto dal rappresentante legale da CHF 4'001.45 a CHF 3'254.60 in quanto il dispendio di tempo dichiarato di 12,3 ore è apparso leggermente eccessivo rispetto alle 10 ore riconosciute come necessarie.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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